Cassazione Penale, Ordinanza n. 18780/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice d'appello)
La controversia
Due soggetti, già condannati in primo grado per detenzione illecita di stupefacenti, hanno impugnato in cassazione la sentenza d'appello che, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha ridotto la pena a un anno e quattro mesi di reclusione e 18.000 euro di multa ciascuno. In appello il difensore, munito di procura speciale, aveva rinunciato ai motivi residui di gravame, insistendo soltanto sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio e sulla concessione delle circostanze generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva reiterata e specifica. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto in modo generico la violazione di legge con riferimento alle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., ma senza articolare una reale censura compatibile con il perimetro dell'accordo sulla pena già raggiunto in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità, rilevando che la pena era stata concordata tra le parti nel regime dell'art. 599-bis c.p.p. e che il difensore aveva espressamente rinunciato ai residui motivi di appello, con permanenza del solo tema della rideterminazione della pena concordata. Di conseguenza, la doglianza sull'art. 129 c.p.p. è stata ritenuta inammissibile. All'inammissibilità è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, valorizzando il carattere dilatorio del ricorso e l'elevato coefficiente di colpa della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice richiamata come titolo di reato per la condotta di stupefacenti oggetto del giudizio
consente la definizione dell'appello sulla base dell'accordo delle parti sulla pena; la rinuncia ai motivi residui rende inammissibile una successiva impugnazione che miri a rimettere in discussione l'accordo
la deduzione generica di cause di non punibilità è stata ritenuta inammissibile nel caso di pena concordata ex art. 599-bis c.p.p.
prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso 'senza formalità'
richiamata come fonte introduttiva degli artt. 599-bis e 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Quando la pena è definita in appello mediante accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con rinuncia ai residui motivi di impugnazione, non è consentito proporre in cassazione una doglianza generica che, di fatto, miri a rimettere in discussione l'accordo raggiunto.
- La censura fondata sull'art. 129 c.p.p. deve essere coerente con il perimetro residuo dell'impugnazione; se l'appello è stato definito con accordo sulla pena e con rinuncia ai motivi, una doglianza meramente assertiva sulle cause di non punibilità è inammissibile.
- In presenza di ricorso inammissibile, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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