Cassazione Penale, Ordinanza n. 01470/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per un furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante dell'utilizzo del mezzo fraudolento prevista dall'art. 625 n. 2 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo fosse formulato in modo generico e aspecifico, privo di un adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata e, quindi, non deducibile in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse immune da vizi logico-giuridici e che il ricorrente non avesse specificato le ragioni di fatto e di diritto della doglianza né si fosse confrontato in modo adeguato con la sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Norme richiamate
individua il reato base oggetto della condanna confermata in appello.
disciplina l'aggravante del mezzo fraudolento, contestata con il ricorso per cassazione e ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito.
art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
è la norma richiamata per dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto il motivo è stato ritenuto generico e aspecifico.
art. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
somma applicata a carico del ricorrente quale conseguenza dell'inammissibilità, in assenza di ragioni di esonero.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione di una censura generica integra inammissibilità.
- La contestazione dell'applicazione di una circostanza aggravante non può risolversi in affermazioni apodittiche o non argomentate, ma deve indicare le ragioni di fatto e di diritto per cui la qualificazione giuridica sarebbe errata.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono ex lege la condanna alle spese processuali e, salvo esonero, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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