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Ordinanza

Ordinanza n. 53/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento datato 18.10.2025, con cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo ha archiviato il procedimento di cui al prot, n. P-AR/L/Q/2025/101142 - Nulla Osta per flussi da lavoro subordinato; provvedimento appreso per comunicazione sul portale ALI; - nonché contro ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito dei flussi, per mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno firmato digitalmente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il SUI presso la Prefettura di Arezzo ha archiviato la domanda di nulla osta al lavoro subordinato presentata in favore di un cittadino bengalese, deducendo l’illegittimità dell’archiviazione, tra l’altro, per mancata attivazione del contraddittorio e per non conformità della decisione alla disciplina richiamata dall’amministrazione, in particolare agli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. n. 286/1998. Ha rappresentato l’impossibilità di scaricare il contratto dal portale dell’amministrazione, la successiva stipula del contratto di soggiorno e la sua trasmissione in data 21 ottobre 2025, nonché l’invio di una domanda di riesame il 3 dicembre 2025 rimasta priva di seguito. È stata proposta domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, in quanto l’amministrazione ha archiviato il procedimento senza attivare un contraddittorio idoneo ad acquisire dall’interessato elementi utili a valutare le ragioni del ritardo e l’eventuale riconducibilità dello stesso a forza maggiore o a cause non imputabili al lavoratore. Ha inoltre rilevato la necessità di verificare la conformità dell’archiviazione alla disciplina dell’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, considerando anche l’impossibilità di scaricamento del contratto dal portale, la successiva sottoscrizione e trasmissione del documento e il mancato esame della domanda di riesame. Ha ravvisato il periculum in mora perché, mantenendo efficace l’archiviazione, il lavoratore straniero, entrato regolarmente in Italia in forza del visto rilasciato sulla base del nulla osta e con contratto di soggiorno già sottoscritto, avrebbe rischiato di non poter regolarizzare la propria posizione, con conseguente possibile soggiorno irregolare ed espulsione. La domanda cautelare è stata pertanto accolta ai fini di un motivato riesame della pratica e sono stati sospesi gli effetti dell’atto impugnato, con ogni ulteriore valutazione riservata al merito. L’udienza pubblica è stata fissata per il 22 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione è stata ritenuta rilevante per valutare la legittimità dell’archiviazione conseguente alla tardiva trasmissione del contratto di soggiorno, anche alla luce delle ragioni del ritardo e dell’eventuale sussistenza di forza maggiore o di cause non imputabili.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato quale fondamento normativo dell’archiviazione per mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno firmato digitalmente.

  • art. 55 c.p.a.

    Ha consentito l’accoglimento della tutela cautelare, mediante sospensione degli effetti dell’atto e ordine di riesame motivato, in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’archiviazione di un procedimento per tardiva trasmissione di un documento non può essere confermata senza consentire all’interessato di rappresentare e provare le ragioni del ritardo, quando la disciplina applicabile impone di valutare l’eventuale forza maggiore o la non imputabilità della tardività.
  • La sopravvenuta trasmissione del documento omesso e gli impedimenti tecnici imputati al portale dell’amministrazione costituiscono elementi istruttori potenzialmente rilevanti che l’amministrazione deve esaminare nell’ambito di un riesame motivato della pratica.
  • Sussiste il periculum in mora quando l’efficacia dell’archiviazione di una domanda di nulla osta al lavoro subordinato può impedire al lavoratore straniero regolarmente entrato in Italia di regolarizzare la propria posizione, esponendolo al rischio concreto di soggiorno irregolare ed espulsione.
  • La tutela cautelare può essere accordata non solo mediante la sospensione dell’atto impugnato, ma anche disponendo un riesame motivato dell’istanza, lasciando impregiudicata la decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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