Cassazione Civile, Ordinanza n. 12426/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio previdenziale nel quale, dopo una decisione della Corte d'appello di Roma sfavorevole quanto al regolamento delle spese, il soccombente aveva proposto ricorso per cassazione. Con ordinanza n. 33310/2022 la Corte di cassazione aveva rigettato quel ricorso e aveva condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto della Corte: nel fascicolo dell'appello e in quello di legittimità erano presenti dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., sottoscritte dalla parte, attestanti il possesso dei requisiti reddituali per l'esenzione dalla condanna alle spese in caso di soccombenza. Secondo il ricorrente, la Corte non aveva percepito tali documenti, così errando nel confermare la condanna alle spese sia per il grado di appello sia per il giudizio di cassazione. L'ente resistente ha eccepito l'inammissibilità del rimedio, sostenendo che l'omessa considerazione della dichiarazione di esenzione reddituale integri un mero errore materiale emendabile con la correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non un errore revocatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto sussistente un errore di percezione decisivo, poiché dagli atti risultava effettivamente la presenza, sia nell'appello sia nel ricorso per cassazione, delle dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c. idonee a fondare l'esonero dalle spese. Ha quindi accolto il ricorso per revocazione, revocato in parte qua l'ordinanza n. 33310/2022 e, in sede rescissoria, ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma limitatamente alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'ente previdenziale. Ha inoltre dichiarato non dovute anche le spese del giudizio di legittimità e ha condannato l'ente resistente alla rifusione delle spese del giudizio di revocazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
La revocazione è ammissibile quando la decisione sia fondata su un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, consistente nella mancata percezione dell'esistenza di un documento decisivo.
La presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali consente l'esonero dalla condanna alle spese processuali in caso di soccombenza, se ritualmente prodotta.
Richiamati dalla parte resistente come rimedio per la mera disattenzione materiale, ma la Corte non ha aderito a tale impostazione perché ha ravvisato un errore di percezione decisivo, non un semplice errore materiale.
art. 42, comma 11, D.L. n. 269 del 2003
Indicata come base normativa dei requisiti reddituali attestati nella dichiarazione sostitutiva per ottenere l'esenzione dalle spese.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre quando il giudice abbia mancato di percepire l'esistenza, nel fascicolo, di un documento già ritualmente prodotto e decisivo ai fini della decisione.
- La dichiarazione di esenzione dalle spese per limiti reddituali, se presente agli atti e sottoscritta dalla parte, impedisce la condanna alle spese processuali nei gradi coperti dall'agevolazione.
- Quando l'errore riguarda la mancata considerazione di un documento decisivo già acquisito al fascicolo, non si è in presenza di mero errore materiale emendabile con correzione, ma di errore di fatto idoneo alla revocazione.
- In sede rescissoria, una volta accertata la rituale produzione della dichiarazione reddituale, le spese non possono essere poste a carico della parte che beneficia dell'esenzione.
- La soccombenza nel giudizio di revocazione determina la condanna alle spese di tale giudizio, con possibilità di distrazione in favore del difensore antistatario.
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