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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22938/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico stipulato dal Ministero della giustizia con un raggruppamento temporaneo di imprese; nell'ambito dell'appalto, una delle imprese del raggruppamento aveva affidato in subappalto alla società ricorrente alcune attività, per le quali quest'ultima sosteneva di vantare un credito residuo di euro 165.060, oltre IVA e interessi. La creditrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di due imprese mandanti del RTI, ritenendole obbligate sia direttamente, per effetto della rappresentanza conferita alla mandataria, sia in solido ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 163/2006. Le destinatarie dell'ingiunzione avevano proposto opposizione, sostenendo di non aver mai sottoscritto l'accordo quadro di subappalto e di non essere tenute al pagamento. Il Tribunale aveva accolto le opposizioni; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il potere di rappresentanza della mandataria operasse solo verso la stazione appaltante e che, nel caso concreto, il RTI avesse natura verticale, con responsabilità delle mandanti limitata alle prestazioni di rispettiva competenza. Con il ricorso per cassazione la creditrice denunciava violazione dell'art. 37, commi 2, 4 e 5, d.lgs. n. 163/2006, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato il RTI come verticale senza una espressa suddivisione dei servizi da parte della stazione appaltante in prestazioni principali e secondarie; secondo la ricorrente, in assenza di tale distinzione, avrebbe dovuto applicarsi la regola della responsabilità solidale propria del raggruppamento orizzontale anche nei confronti del subappaltatore.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché, dopo il deposito di un atto di rinuncia da parte della ricorrente, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha precisato che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione anche senza accettazione della controparte e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Poiché non risultavano specifiche circostanze idonee a derogare alla regola generale, ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle due controricorrenti. Ha escluso, per effetto dell'estinzione, l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 37 d.lgs. n. 163 del 2006

    La decisione richiama la disciplina del RTI per distinguere tra raggruppamento orizzontale e verticale e per individuare l'estensione della responsabilità verso subappaltatori e fornitori; in caso di prestazioni secondarie, la responsabilità della mandante è limitata alla propria competenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura proposta in cassazione era formulata come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    La Corte afferma che, in caso di rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte, l'estinzione del processo non esclude automaticamente la condanna del rinunciante alle spese; il giudice può derogare solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione estingue il giudizio anche senza accettazione della controparte e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • In caso di rinuncia non accettata, la regola è la condanna del rinunciante alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle controparti; la compensazione o la deroga richiedono specifiche circostanze idonee a giustificarla.
  • Quando l'appalto viene affidato a un RTI, la qualificazione del raggruppamento come orizzontale o verticale incide sul regime di responsabilità verso i terzi e i subappaltatori, ma nel caso deciso tale questione è rimasta assorbita dall'estinzione del giudizio.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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