Cassazione Civile, Ordinanza n. 27358/2026 del 20/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia originaria riguardava il diritto della lavoratrice all’inquadramento nella I qualifica dirigenziale, con decorrenza dal 7 marzo 1987 o dal 18 aprile 1990, e al pagamento delle conseguenti differenze retributive, assistenziali e previdenziali. Il Tribunale di Napoli aveva accolto le domande con decorrenza dal 18 aprile 1990 e la Corte d’appello di Napoli aveva confermato. Con l’ordinanza n. 1891/2025, la Cassazione aveva accolto il primo motivo del ricorso della Regione, cassato in parte la sentenza d’appello e deciso nel merito rigettando le domande della lavoratrice. Quest’ultima ha quindi proposto un unico ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 395, primo comma, n. 4, e 391-bis c.p.c., denunciando un errore percettivo relativo al superamento del concorso e all’esistenza di posizioni dirigenziali nell’organico regionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che sia il superamento del concorso sia l’esistenza di posizioni dirigenziali nell’organico regionale erano questioni controverse tra le parti e che l’ordinanza impugnata si era pronunciata su di esse, seppure con motivazione succinta. La censura investiva quindi l’apprezzamento delle prove documentali, non un errore percettivo revocatorio, e tale apprezzamento non era sindacabile in questa sede. La ricorrente è stata condannata a pagare alla Regione Campania le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L’art.395 comma primo n.4) cod. proc. civ., come richiamato dall’art.391 bis comma primo cod. proc. civ., così definisce l’errore revocatorio: «4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».
L’errore di fatto revocatorio ricorre solo quando la decisione supponga, in contrasto con gli atti, l’esistenza o l’inesistenza di un fatto non controverso sul quale non abbia pronunciato. Non ricorre quando la censura investe la valutazione di fatti controversi e delle relative prove documentali.
art. 391-bis, primo comma, c.p.c.
L’art.395 comma primo n.4) cod. proc. civ., come richiamato dall’art.391 bis comma primo cod. proc. civ., così definisce l’errore revocatorio: «4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».
La disposizione consente di far valere in revocazione l’errore di fatto nei limiti definiti dall’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.; non consente di ottenere un nuovo apprezzamento delle prove o la revisione della decisione su questioni già controverse e decise.
Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
In applicazione del principio di soccombenza, la parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile è condannata a rifondere alla controparte le spese del giudizio.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Quando sussistono i presupposti di legge per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto dell’obbligo per il ricorrente soccombente di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L’errore di fatto che consente la revocazione deve riguardare un fatto la cui verità o inesistenza risulti incontrovertibilmente dagli atti e che non abbia costituito un punto controverso sul quale la decisione si è pronunciata.
- La contestazione della valutazione delle prove documentali o dell’apprezzamento di fatti controversi non integra errore percettivo revocatorio, quando la decisione abbia affrontato quelle questioni; tale censura non può essere utilizzata per ottenere in revocazione un nuovo giudizio di merito.
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