Sentenza del 27/09/2018 n. 23270 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il recupero a tassazione di lire 1.291.000.000, corrisposte agli associati in partecipazione al momento dello scioglimento dell'associazione, oltre al rimborso del capitale conferito e agli utili maturati. Sosteneva che tale somma costituisse una remunerazione contrattualmente giustificata e inerente all'attività d'impresa, poiché gli consentiva di acquisire il godimento esclusivo degli utili futuri. Deduceva inoltre un vizio di motivazione della sentenza della CTR e la violazione del giudicato interno sul requisito della competenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, secondo la disciplina applicabile agli anni d'imposta 2000 e 2001, erano deducibili esclusivamente le partecipazioni agli utili spettanti agli associati, non anche somme ulteriori corrisposte per il recesso o lo scioglimento dell'associazione. La somma contestata è stata ritenuta non inerente, perché destinata non alla produzione del reddito, ma alla sua distribuzione e al conseguimento del godimento esclusivo degli utili da parte dell'associante. Sono stati ritenuti infondati anche il motivo relativo alla motivazione della CTR e quello concernente la competenza, quest'ultimo dichiarato carente di autosufficienza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.500, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 62, comma 4, TUIR, nella versione applicabile ratione temporis
Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto dei profitti e delle perdite.
La norma consentiva la deduzione delle sole partecipazioni agli utili spettanti agli associati, non di compensi ulteriori, come quelli riconosciuti per il recesso o lo scioglimento dell'associazione.
Articoli 2549 e seguenti del codice civile
La libertà delle parti di determinare il contenuto del contratto di associazione in partecipazione non comporta automaticamente la deducibilità fiscale di ogni somma pattuita.
Art. 75, comma 5, TUIR, nella disciplina previgente
La deducibilità richiede che il costo sia inerente, cioè riferibile ad attività o beni dai quali derivano ricavi o proventi imponibili. Un esborso finalizzato soltanto alla distribuzione del reddito o al vantaggio personale dell'imprenditore non soddisfa tale requisito.
Art. 109, comma 9, lett. b), TUIR
Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ... allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.
La disciplina attuale esclude la deducibilità di ogni remunerazione relativa ad associazioni in partecipazione con apporto di capitale o altri beni diversi da opere e servizi. La Corte ha precisato che tale disposizione non era direttamente applicabile al periodo controverso, ma conferma l'evoluzione normativa restrittiva.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione sussiste solo quando manchi sostanzialmente la motivazione; non consente di contestare semplicemente la valutazione o il merito della motivazione adottata dal giudice.
Articoli 329, comma 2, e 112 c.p.c.
La deduzione di giudicato interno o ultrapetizione deve essere specificamente dimostrata mediante l'indicazione e la riproduzione dei passaggi rilevanti degli atti processuali; una mera enunciazione non è sufficiente.
Massime di principio
- La qualificazione civilistica di una somma come compenso contrattuale o remunerazione per il recesso non determina, da sola, la sua deducibilità fiscale.
- Nel regime previgente, nell'associazione in partecipazione erano deducibili le quote di utili spettanti agli associati, ma non le somme aggiuntive corrisposte per scioglimento, recesso o acquisizione del godimento esclusivo degli utili futuri.
- Un costo è inerente quando contribuisce oggettivamente all'attività d'impresa o alla produzione di reddito; non è inerente se serve soltanto a distribuire reddito già prodotto o a soddisfare un interesse personale dell'imprenditore.
- La libertà contrattuale può giustificare civilisticamente il pagamento, ma non supera i limiti posti dalle norme tributarie sulla deducibilità.
- Per contestare efficacemente motivazione, giudicato interno o ultrapetizione è necessario indicare con precisione gli atti, le domande e i passaggi processuali rilevanti; la semplice affermazione del vizio è insufficiente.
- La disciplina applicabile deve essere individuata in base all'anno d'imposta: le norme attuali possono essere più restrittive e non possono essere applicate automaticamente a periodi precedenti.
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