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Sentenza

Sentenza del 27/09/2018 n. 23270 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il recupero a tassazione di lire 1.291.000.000, corrisposte agli associati in partecipazione al momento dello scioglimento dell'associazione, oltre al rimborso del capitale conferito e agli utili maturati. Sosteneva che tale somma costituisse una remunerazione contrattualmente giustificata e inerente all'attività d'impresa, poiché gli consentiva di acquisire il godimento esclusivo degli utili futuri. Deduceva inoltre un vizio di motivazione della sentenza della CTR e la violazione del giudicato interno sul requisito della competenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, secondo la disciplina applicabile agli anni d'imposta 2000 e 2001, erano deducibili esclusivamente le partecipazioni agli utili spettanti agli associati, non anche somme ulteriori corrisposte per il recesso o lo scioglimento dell'associazione. La somma contestata è stata ritenuta non inerente, perché destinata non alla produzione del reddito, ma alla sua distribuzione e al conseguimento del godimento esclusivo degli utili da parte dell'associante. Sono stati ritenuti infondati anche il motivo relativo alla motivazione della CTR e quello concernente la competenza, quest'ultimo dichiarato carente di autosufficienza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.500, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 62, comma 4, TUIR, nella versione applicabile ratione temporis

    Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto dei profitti e delle perdite.

    La norma consentiva la deduzione delle sole partecipazioni agli utili spettanti agli associati, non di compensi ulteriori, come quelli riconosciuti per il recesso o lo scioglimento dell'associazione.

  • Articoli 2549 e seguenti del codice civile

    La libertà delle parti di determinare il contenuto del contratto di associazione in partecipazione non comporta automaticamente la deducibilità fiscale di ogni somma pattuita.

  • Art. 75, comma 5, TUIR, nella disciplina previgente

    La deducibilità richiede che il costo sia inerente, cioè riferibile ad attività o beni dai quali derivano ricavi o proventi imponibili. Un esborso finalizzato soltanto alla distribuzione del reddito o al vantaggio personale dell'imprenditore non soddisfa tale requisito.

  • Art. 109, comma 9, lett. b), TUIR

    Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ... allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

    La disciplina attuale esclude la deducibilità di ogni remunerazione relativa ad associazioni in partecipazione con apporto di capitale o altri beni diversi da opere e servizi. La Corte ha precisato che tale disposizione non era direttamente applicabile al periodo controverso, ma conferma l'evoluzione normativa restrittiva.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione sussiste solo quando manchi sostanzialmente la motivazione; non consente di contestare semplicemente la valutazione o il merito della motivazione adottata dal giudice.

  • Articoli 329, comma 2, e 112 c.p.c.

    La deduzione di giudicato interno o ultrapetizione deve essere specificamente dimostrata mediante l'indicazione e la riproduzione dei passaggi rilevanti degli atti processuali; una mera enunciazione non è sufficiente.

Massime di principio

  • La qualificazione civilistica di una somma come compenso contrattuale o remunerazione per il recesso non determina, da sola, la sua deducibilità fiscale.
  • Nel regime previgente, nell'associazione in partecipazione erano deducibili le quote di utili spettanti agli associati, ma non le somme aggiuntive corrisposte per scioglimento, recesso o acquisizione del godimento esclusivo degli utili futuri.
  • Un costo è inerente quando contribuisce oggettivamente all'attività d'impresa o alla produzione di reddito; non è inerente se serve soltanto a distribuire reddito già prodotto o a soddisfare un interesse personale dell'imprenditore.
  • La libertà contrattuale può giustificare civilisticamente il pagamento, ma non supera i limiti posti dalle norme tributarie sulla deducibilità.
  • Per contestare efficacemente motivazione, giudicato interno o ultrapetizione è necessario indicare con precisione gli atti, le domande e i passaggi processuali rilevanti; la semplice affermazione del vizio è insufficiente.
  • La disciplina applicabile deve essere individuata in base all'anno d'imposta: le norme attuali possono essere più restrittive e non possono essere applicate automaticamente a periodi precedenti.

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