Sentenza del 27/09/2018 n. 1679 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Imu - Immobili dichiarati inagibili o inabitabili - Articolo 13 decreto legge 201/2011- Articoli 52 e 59 decreto legislativo 446/97 - Potestà regolamentare del Comune - Inagibilità conseguente a provvedimento amministrativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva applicato la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli anni 2011 e 2012, poiché l'immobile era stato dichiarato ufficialmente inagibile e risultava inutilizzato. SORI aveva invece emesso gli avvisi di accertamento ritenendo che la riduzione fosse applicabile soltanto agli immobili inagibili per degrado fisico o strutturale, non a quelli divenuti inutilizzabili per ragioni amministrative, nel caso concreto per un uso diverso da quello autorizzato e per interventi edilizi abusivi. La contribuente ha sostenuto che l'articolo 13 del decreto-legge 201/2011 richiedesse soltanto l'inagibilità o l'inabitabilità effettiva, senza distinguere la causa, e che l'esclusione dell'agevolazione violasse gli articoli 3 e 53 della Costituzione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Prato aveva accolto il ricorso della contribuente. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha respinto l'appello di SORI, confermando il diritto alla riduzione del 50% della base imponibile IMU. Ha stabilito che la legge statale considera rilevanti l'inagibilità o l'inabitabilità dell'immobile, purché esso sia anche di fatto inutilizzato, senza limitare il beneficio ai soli casi di degrado fisico. Il Comune può disciplinare con regolamento le caratteristiche concrete della fatiscenza, ma non può escludere dall'agevolazione gli immobili dichiarati inagibili per ragioni amministrative, perché ciò equivarrebbe a individuare o restringere le fattispecie imponibili oltre i limiti della potestà regolamentare. L'eventuale illiceità dell'uso dell'immobile rileva in altre sedi, ma non elimina il dato tributario della sua inutilizzabilità. SORI è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 750 euro oltre IVA e accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
Articolo 13, comma 3, lettera b), decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
La riduzione del 50% della base imponibile IMU spetta quando l'immobile sia dichiarato inagibile o inabitabile e non sia di fatto utilizzato. La norma non limita espressamente il beneficio ai soli casi di degrado fisico o strutturale.
Articolo 8, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
La disciplina già prevista per l'ICI conferma il rilievo autonomo dell'inagibilità o inabitabilità, accompagnata dall'effettivo mancato utilizzo, ai fini della riduzione d'imposta.
Articolo 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili
La potestà regolamentare comunale consente di disciplinare gli aspetti applicativi del tributo, ma non di individuare, ampliare o restringere le fattispecie imponibili stabilite dalla legge.
Articolo 59, comma 1, lettera h), decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione
Il Comune può definire in dettaglio le caratteristiche della fatiscenza rilevante per l'agevolazione, ma tale facoltà non autorizza a escludere gli immobili dichiarati inagibili per cause diverse dal degrado materiale.
Articoli 3 e 53 della Costituzione
L'applicazione dell'imposta deve rispettare i principi di uguaglianza e capacità contributiva. Un immobile ufficialmente inagibile e inutilizzabile non può essere trattato fiscalmente come un immobile agibile e normalmente utilizzato, se la legge riconosce la riduzione in presenza di tali condizioni.
Articolo 12 del regolamento ICI del Comune di Prato e articoli 10 e 11 del regolamento IMU del Comune di Prato
Le disposizioni regolamentari comunali devono essere interpretate nei limiti della legge statale e non possono trasformare l'elencazione delle caratteristiche della fatiscenza in un'esclusione del beneficio per le altre forme di inagibilità legalmente accertate.
Cassazione n. 6012/2013
La pronuncia è stata richiamata dall'appellante per sostenere il ruolo integrativo dei regolamenti comunali; la Commissione ha tuttavia escluso che tale ruolo possa consentire una limitazione del beneficio non prevista dalla legge.
Massime di principio
- Per ottenere la riduzione IMU, in linea generale occorre dimostrare sia l'inagibilità o inabitabilità formalmente accertata, sia il concreto mancato utilizzo dell'immobile nel periodo interessato.
- L'inagibilità non deve necessariamente dipendere da degrado fisico, crolli o fatiscenza: può rilevare anche quando deriva da un provvedimento amministrativo che impedisce legalmente l'utilizzo dell'immobile.
- Il regolamento comunale può specificare come accertare e documentare la fatiscenza, ma non può restringere la disciplina statale escludendo una categoria di immobili che presenta comunque i requisiti legali di inagibilità e inutilizzabilità.
- L'inutilizzabilità deve essere effettiva e documentabile; la sola difficoltà economica, la mancata locazione o la scelta volontaria di non utilizzare l'immobile normalmente non sono sufficienti.
- Eventuali abusi edilizi o illeciti commessi nell'utilizzo dell'immobile possono comportare responsabilità amministrative o penali, ma non eliminano automaticamente, sul piano tributario, la rilevanza dell'inagibilità ufficialmente accertata.
- La riduzione opera limitatamente al periodo in cui sussistono entrambe le condizioni richieste e deve essere supportata dalla documentazione prevista dalla legge o dal regolamento applicabile.
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