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Sentenza

Sentenza del 27/09/2018 n. 813 - Comm. Trib. Prov. Torino

Il contratto di coassicurazione non può essere considerato come un rapporto giuridico unitario (unicum) con conseguente applicazione dell'esenzione IVA, prevista dall'art. 10 comma 1 n. 2 D.P.R. 633/1972.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente sosteneva che le attività svolte in base alla clausola di delega contenuta nel contratto di coassicurazione dovessero beneficiare dell'esenzione IVA prevista dall'art. 10, comma 1, n. 2, del D.P.R. 633/1972, in quanto parte di un rapporto assicurativo unitario oppure, in subordine, perché accessorie alle operazioni di assicurazione o riconducibili a un mandato esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 9. La decisione ha escluso che la coassicurazione costituisca un unicum giuridico: essa comporta la ripartizione pro quota del rischio tra i coassicuratori e non l'obbligo di uno di essi di coprire integralmente il rischio. Le attività delegate, inoltre, non erano attività assicurative né erano finalizzate alla ricerca di potenziali clienti.

La decisione

La pretesa della contribuente è stata respinta. Le attività svolte dal coassicuratore delegato, pur riconducibili a un rapporto di mandato relativo alla gestione della polizza, non sono state ritenute automaticamente esenti da IVA. Il semplice collegamento con un contratto assicurativo o la qualificazione del rapporto come mandato non è sufficiente: nel mandato senza rappresentanza occorre verificare la natura assicurativa o accessoria della prestazione, mentre nel mandato con rappresentanza è necessario esaminare concretamente il contenuto della prestazione. Di conseguenza, alle attività non assicurative e non strettamente accessorie non si applica l'esenzione IVA.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, n. 2, D.P.R. 633/1972

    Operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia

    L'esenzione riguarda le effettive prestazioni assicurative e non si estende automaticamente a tutte le attività svolte nell'ambito di un contratto di coassicurazione. La coassicurazione non costituisce un rapporto unitario tale da attrarre nell'esenzione ogni attività collegata.

  • Art. 10, comma 1, n. 9, D.P.R. 633/1972

    Prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7

    La qualificazione di un'attività come mandato non determina di per sé l'esenzione. È necessario verificare il contenuto concreto della prestazione e il suo effettivo carattere assicurativo o di intermediazione esente.

  • Art. 10, comma 2, D.P.R. 633/1972

    Il richiamo al carattere accessorio non consente di estendere l'esenzione a prestazioni autonome e non assicurative: l'accessorietà deve essere effettiva e funzionale a un'operazione principale esente.

Massime di principio

  • In materia IVA, l'esenzione deve essere interpretata restrittivamente e non si estende automaticamente a tutte le prestazioni collegate economicamente o contrattualmente a un'operazione assicurativa.
  • La coassicurazione comporta normalmente una ripartizione pro quota del rischio tra più imprese; la presenza di una delega gestionale non trasforma tutte le attività delegate in prestazioni assicurative.
  • Per stabilire se una prestazione è esente occorre esaminarne il contenuto concreto, la funzione e il destinatario, non soltanto la denominazione del contratto o la sua collocazione nell'ambito assicurativo.
  • Le attività amministrative, gestionali o organizzative svolte da un coassicuratore per conto degli altri sono imponibili quando non costituiscono prestazioni assicurative, intermediazione assicurativa o attività strettamente accessorie a un'operazione esente.
  • La qualificazione del rapporto come mandato, con o senza rappresentanza, non è sufficiente per applicare l'esenzione: nel mandato senza rappresentanza rileva la natura effettiva della prestazione, mentre nel mandato con rappresentanza va valutato il contenuto specifico dell'attività svolta.
  • L'esenzione per intermediazione assicurativa richiede normalmente un'attività rivolta alla ricerca, messa in contatto o acquisizione di clienti o alla conclusione di contratti assicurativi; la mera gestione di polizze già stipulate non è automaticamente esente.

Testo integrale

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