Sentenza del 28/02/2023 n. 6033 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sanzione cumulativa per omessa compilazione del quadro RW (anni 2005-2009) a carico della ricorrente, che aveva la procura per operare su conto estero del coniuge. La ricorrente deduceva in particolare l'obiettiva incertezza normativa attestata dalla prassi amministrativa (circolare 45/E/2010) e l'erronea interpretazione del concetto di "detenzione" che non le avrebbe consentito di ritenersi obbligata alla compilazione del quadro RW; inoltre censurava la pronuncia di inammissibilità di altre eccezioni per mancato appello incidentale, essendo stata vittoriosa in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: rigettato il quarto motivo; accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia per omessa pronuncia sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (censura che imponeva che il primo giudice non potesse disapplicare sanzioni se tale disapplicazione non era chiesta); dichiarato inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, il primo e il secondo motivo principale (tali censure potranno essere riproposte in sede di rinvio); accolto il terzo motivo principale (la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto inammissibili questioni non riproposte con appello incidentale nonostante la contribuente fosse totalmente vittoriosa in primo grado e le avesse dedotte nelle controdeduzioni). Conseguenza: sentenza di appello cassata nei termini indicati e rinvio alla CTR Toscana in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorso principale in relazione ai vizi di motivazione e all'obiettiva incertezza normativa; la Corte valuta la fondatezza dei motivi attinenti all'incertezza ma decide su questioni procedurali e di merito conseguenti.
Richiesto come fondamento dell'obbligo di riproporre i motivi in appello; la Corte ricorda che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale, ma è sufficiente che riproponga le questioni nelle controdeduzioni.
Richiamato dall'Ufficio nel ricorso incidentale in ordine alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto fondata l'eccezione dell'Ufficio circa l'omessa pronuncia su tale tema.
D.L. n. 167/1990 art. 4 (conv. L. n. 227/1990)
Citato dalla ricorrente in relazione al concetto di "detenzione" degli investimenti esteri: si contestava l'interpretazione estensiva dell'Amministrazione (che include il titolare di procura). La Corte non decideva definitivamente sul merito tecnico della nozione, rimettendo la valutazione al giudice di rinvio.
Circolare Agenzia Entrate 45/E del 2010
La contribuente l'ha invocata per dimostrare l'obiettiva incertezza normativa; la CTR aveva ritenuto che una circolare che ribadisca un obbligo non costituisce di per sé indizio sufficiente di incertezza tale da escludere le sanzioni.
D.Lgs. n. 472/1997 art. 7, comma 4
Richiamato in relazione alla quantificazione della sanzione contestata; la Corte non ha risolto definitivamente la questione e ha rinviato gli aspetti di merito al giudice di rinvio.
Norme processuali (art. 112, 132, 346, 378 c.p.c.; art. 111 Cost.)
Richiamate in relazione a vizi di motivazione, nullità della sentenza per vizio motivazionale, e ammissibilità di memorie e questioni in appello; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione (solo anomalie gravi) e applica principi di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- Se si è titolari di procura per operare su conti esteri, è necessaria un'analisi accurata: l'Amministrazione può interpretare in senso esteso il concetto di "detenzione" per fini RW, ma la questione di merito deve essere valutata nel merito dal giudice (non risolta automaticamente in cassazione).
- La mera esistenza di una circolare che chiarisce un obbligo non è automaticamente idonea, di per sé, a fondare un'esimente per "obiettiva incertezza" e all'esclusione delle sanzioni; tuttavia la prassi amministrativa può essere utile per sostenere l'incertezza normativa e va documentata e argomentata nel merito.
- In sede di gravame: la parte totalmente vittoriosa in primo grado non è obbligata a proporre appello incidentale sulle questioni che il primo giudice non ha esaminato perché ritenute assorbite; è invece necessario che le riproponga espressamente nelle controdeduzioni in appello affinché non si configuri rinuncia.
- Il principio di corrispondenza tra "chiesto e pronunciato" è rilevante: il giudice di merito non può decidere su rimedi (es. disapplicazione di sanzioni) che non sono stati formalmente chiesti dal ricorrente in primo grado, salvo che la questione sia stata comunque dedotta e suscettibile di decisione.
- Quando si contesta una sanzione per omessa compilazione del quadro RW per vicende di procura, è prudente (a) documentare la prassi e la conoscibilità dell'obbligo nel periodo contestato, (b) chiedere espressamente in primo grado ogni statuizione eventualmente utile (anche in via subordinata) e (c) riproporre nelle controdeduzioni in appello tutte le eccezioni che si vogliono preservare.
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