Sentenza del 23/12/2019 n. 3753 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui erano state recuperate a tassazione, ai fini IRES e IRAP, somme riferite a fatture di sponsorizzazione ritenute relative a operazioni inesistenti. L'avviso traeva origine da una verifica della Guardia di Finanza nei confronti di una società sportiva, dalla quale erano emersi presunti circuiti di fatturazione fittizia e restituzione degli importi fatturati. La contribuente ha dedotto, tra l'altro, la decadenza dell'Amministrazione per tardività dell'accertamento, il difetto di motivazione, l'erronea applicazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo, l'illegittimo ricorso a presunzioni e l'assenza dei presupposti per le sanzioni. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado, sostenendo l'erroneità della declaratoria di decadenza e la violazione dell'art. 112 c.p.c.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e annullato l'avviso. La Commissione Tributaria Regionale ha invece accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate, rigettato l'appello incidentale della contribuente e riformato integralmente la sentenza di primo grado. È stata riconosciuta la legittimità dell'avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP 2006. La CTR ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di seri indizi idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia per il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, senza necessità di provare l'effettiva presentazione della denuncia, l'inizio dell'azione penale o l'accertamento definitivo del reato. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione per relationem mediante rinvio agli atti della Guardia di Finanza, legittimo l'uso di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti e rilevante l'antieconomicità della gestione quale elemento indiziario. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale
Nel regime applicabile ai fatti, il raddoppio dei termini di accertamento operava quando gli elementi raccolti rendevano astrattamente configurabile un reato tributario e sorgeva l'obbligo di denuncia, anche senza effettiva presentazione della denuncia o successivo accertamento penale.
Art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
La disposizione, per l'IVA, prevedeva un analogo raddoppio dei termini in presenza di seri indizi di reato tributario.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
L'utilizzo in dichiarazione di fatture relative a operazioni inesistenti può integrare, in astratto, il reato tributario e costituire il presupposto per il raddoppio dei termini di accertamento.
La norma individua l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali quando emergono elementi che possono integrare un reato perseguibile d'ufficio.
È stato invocato dall'Agenzia per contestare un presunto vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado; la CTR ha comunque riformato la decisione principalmente sulla questione della decadenza.
La disciplina dell'accertamento consente il recupero a tassazione sulla base di elementi presuntivi, quando questi siano idonei a rendere inattendibili i dati dichiarati.
Art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica non impedisce all'Amministrazione di valorizzare l'antieconomicità della gestione come elemento indiziario, soprattutto quando il contribuente non fornisca una spiegazione razionale dell'anomalia.
Art. 53 Cost.
Il principio della capacità contributiva giustifica il controllo di condotte economicamente anomale che possano determinare una indebita riduzione del prelievo fiscale.
Art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
La disposizione è richiamata come espressione normativa della rilevanza fiscale delle condotte antielusive e delle operazioni prive di valide ragioni economiche.
Massime di principio
- Nel regime anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 128/2015, il raddoppio dei termini di accertamento può essere applicato se l'Amministrazione dispone di seri indizi che rendano astrattamente configurabile un reato tributario; non è necessario che la denuncia penale sia stata effettivamente presentata né che il reato sia stato definitivamente accertato.
- La motivazione dell'avviso può essere resa per relationem mediante rinvio a verbali e atti della Guardia di Finanza, purché il contribuente sia posto concretamente in condizione di conoscere i presupposti e l'ammontare della pretesa.
- Per contestare costi e IVA relativi a fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione può utilizzare presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; una volta fornito tale quadro indiziario, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva realizzazione delle operazioni.
- L'antieconomicità manifesta, specie se accompagnata da difficoltà finanziarie, fatturato ridotto o assenza di una giustificazione commerciale plausibile, può costituire un elemento indiziario rilevante, ma il contribuente può contrastarla documentando le ragioni concrete della scelta imprenditoriale.
- La separazione tra procedimento tributario e procedimento penale consente al giudice tributario di valutare autonomamente la fondatezza dell'accertamento, senza dover attendere l'esito dell'eventuale procedimento penale.
- In casi analoghi, è essenziale verificare sia la data di notifica dell'accertamento sia l'astratta configurabilità del reato, oltre a predisporre prove documentali dell'effettività delle prestazioni, dei pagamenti e della loro utilità economica.
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