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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21273/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trani che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio del veicolo APE Poker targato BA 180718 e dei materiali inerti trasportati, emesso per la contravvenzione prevista dall'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006. La difesa ha dedotto violazione di legge (artt. 125, 127, 324 c.p.p. richiamati) e vizio di motivazione per mancata prova del fumus commissi delicti, sostenendo che i giudici avrebbero operato una verifica di mera astratta ipotizzabilità senza considerare adeguatamente le deduzioni e le prove difensive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione lineare, congrua e non apparente, motivando la conferma del sequestro sulla base della natura pertinenziale del veicolo rispetto alla contravvenzione e della confiscabilità ex art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, nonché confutando le deduzioni difensive. Perciò non sussisteva vizio della motivazione idoneo a fondare il gravame in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 256, comma 1

    Norma che disciplina la contravvenzione contestata (illecito relativo allo smaltimento/trasporto di materiali inerti). È il titolo di reato che giustifica l'adozione del sequestro probatorio del mezzo impiegato.

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 259, comma 2

    Richiamata dalla Corte per giustificare la possibile confiscabilità del veicolo; la possibilità di confisca rende il bene rilevante ai fini del sequestro probatorio.

  • codice di procedura penale, art. 125

    Norma procedurale richiamata nella censura: attinente ai provvedimenti cautelari e alla loro motivazione; impugnata la corretta applicazione da parte del giudice del riesame.

  • codice di procedura penale, art. 127

    Richiamata dalla difesa in ordine ai poteri del giudice e alle garanzie procedurali; la Corte ha ritenuto che gli obblighi motivazionali siano stati rispettati.

  • codice di procedura penale, art. 324

    Norma relativa alle misure cautelari e al procedimento; richiamata nel motivo di ricorso ma la Cassazione ha ritenuto che non sussistessero vizi tali da giustificare la cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e e)

    Disposizioni che individuano i motivi di ricorso per cassazione (tra cui violazione di legge e vizio di motivazione). Usate dalla difesa per inquadrare il motivo impugnatorio.

  • codice di procedura penale, art. 325, comma 1

    Richiamata dalla Corte nella giurisprudenza di riferimento: il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari è ammesso per mancanza o apparente motivazione, non per mero vizio logico.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Richiesta dalla decisione di sintesi del motivo ai sensi delle norme sulla motivazione degli atti d'impugnazione (formalità procedurali richiamate).

  • d.l. n. 137/2020, art. 23, commi 8 e 9 (poi convertito)

    Norme straordinarie applicate per lo svolgimento dell'udienza camerale (modalità di trattazione in udienza camerale durante il periodo emergenziale).

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere di sostenere le spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha anche disposto, in via equitativa, il versamento per la Cassa delle Ammende richiamando la giurisprudenza costituzionale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per motivare la possibilità di applicare sanzione pecuniaria anche in caso di inammissibilità, valutando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro probatorio è ammissibile principalmente per violazione di legge o per motivazione mancante o meramente apparente; non è competente la Corte per rivedere meri difetti logici della motivazione.
  • Per confermare un sequestro probatorio il giudice deve fornire una motivazione minima, coerente e completa: ad esempio collegare la pertinenzialità del bene all'illecito e la sussistenza di profili che rendono il bene confiscabile (se rilevante).
  • La difesa, per contrastare efficacemente un sequestro probatorio, deve proporre elementi concreti e probanti che escludano il fumus commissi delicti; deduzioni meramente assertive o documentazione ritenuta infondata difficilmente invalidano il provvedimento di riesame.
  • In Cassazione non è sufficiente dimostrare un diverso apprezzamento dei fatti: occorre dimostrare la violazione di una norma o che la motivazione è del tutto priva dei requisiti minimi richiesti (coerenza, completezza, ragionevolezza).
  • Il ricorrente rischia di essere condannato alle spese e, in determinate condizioni, al pagamento di una somma da versare alla Cassa delle Ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile e non sussistono giustificazioni esimenti.

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