Cassazione Civile, Ordinanza n. 16600/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in materia di invalidità civile e di riconoscimento del bisogno di accompagnamento. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta contro l’accertamento tecnico preventivo, ritenendo generiche le contestazioni mosse alla consulenza svolta in sede di ATP. In Cassazione la parte ricorrente ha proposto tre motivi, deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata ammissione di una nuova consulenza tecnica; omessa valutazione delle critiche formulate contro l’ATP; insufficienza dell’accertamento in ordine al bisogno di accompagnamento. L’INPS ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha osservato che il giudice di merito aveva motivato la scelta di non disporre il rinnovo della consulenza tecnica, valorizzando la genericità delle censure rivolte all’ATP e la mancata indicazione di uno specifico errore tecnico del consulente. Tale valutazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Le ulteriori doglianze sono state qualificate come mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni del CTU, non traducibile in un valido motivo di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; sono state disposte spese irripetibili e dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c.
viene richiamato per disporre l'irripetibilità delle spese nel giudizio in materia previdenziale/assistenziale, secondo il testo dell'ordinanza.
Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis cod.proc.civ.
è richiamato per evidenziare che le censure che si risolvono in un mero dissenso diagnostico rispetto alla consulenza tecnica non superano il vaglio di legittimità.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la Corte rileva i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13
è il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di merito il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio è rimesso a una valutazione discrezionale del giudice, sindacabile in cassazione solo se manchi una motivazione adeguata o sia ravvisabile un vizio logico-giuridico.
- Le critiche alla consulenza tecnica devono indicare specificamente l’errore tecnico o la devianza dalle nozioni scientifiche correnti; una contestazione generica non impone la rinnovazione dell’accertamento.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si risolva nel solo dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, perché tale doglianza attiene al merito della valutazione del giudice.
- Nel giudizio in materia di invalidità, la sentenza che aderisce alle conclusioni del CTU è censurabile solo se la consulenza si discosti palesemente dalle nozioni correnti della scienza medica o ometta accertamenti strumentali necessari.
Come è indicizzato
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