Cassazione Penale, Ordinanza n. 36579/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In sede di appello era stata pronunciata sentenza ex art. 599-bis c.p.p. nei confronti dell'imputato, chiamato a rispondere di bancarotta fraudolenta documentale, con applicazione della pena concordata con il Procuratore generale nella misura di anni tre di reclusione. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo: 1) violazione di legge processuale per omessa verifica, da parte del giudice d'appello, di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., assumendo la mancanza di prova del fatto o della sua commissione da parte sua; 2) in via subordinata, richiesta di annullamento della sentenza per mancata rideterminazione delle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, già fissate in anni quattro dal primo giudice, sostenendo che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma e il principio delle Sezioni unite sulla necessaria determinazione concreta delle pene accessorie a termine, la Corte d'appello avrebbe dovuto rideterminarle insieme alla pena principale, oppure motivare sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., non è deducibile in cassazione la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché il giudice di secondo grado, una volta intervenuta la rinuncia ai motivi di appello, è tenuto a pronunciarsi solo nei limiti dell'accordo e dei motivi non rinunciati. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché le censure sulle pene accessorie non erano state oggetto dell'accordo né del motivo di appello, riguardavano comunque un profilo di mancata rideterminazione e non di illegalità della sanzione, e le pene accessorie risultavano comunque entro i limiti di legge; pertanto non vi era obbligo per la Corte territoriale di rideterminarle d'ufficio o di motivare sul loro mantenimento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il patteggiamento in appello; una volta accolta la richiesta concordata, il giudizio di cassazione non può essere usato per rimettere in discussione motivi rinunciati o la mancata verifica ex art. 129 c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura nel procedimento camerale relativo al ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
nel patteggiamento in appello non sussiste un obbligo di motivare sul mancato proscioglimento per cause di non punibilità quando i motivi sono stati rinunciati e la cognizione del giudice è limitata ai motivi residui.
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
prevede pene accessorie fallimentari; la Corte afferma che nel caso concreto esse erano rimaste fuori dall'accordo e comunque contenute nei limiti di legge, sicché non era dovuta una loro rideterminazione d'ufficio.
richiamato dalla difesa quale criterio per la determinazione concreta delle pene accessorie a termine, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
invocato per dedurre la violazione di legge relativa alle pene accessorie; la Corte esclude la ricorribilità perché non vi è illegalità della sanzione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
richiamato per il vizio di motivazione; la Corte esclude la deducibilità, poiché la Corte d'appello non aveva alcun obbligo motivazionale sulle pene accessorie rimaste fuori dall'accordo.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere fondato sulla pretesa mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se il tema è stato superato dalla rinuncia ai motivi di appello e non emerge un profilo di illegalità della pena.
- Quando l'accordo in appello riguarda solo la pena principale, le questioni sulle pene accessorie non comprese nell'intesa non sono, di regola, deducibili come violazione di legge o vizio di motivazione, salvo che la sanzione accessoria sia illegalmente determinata o fuori dai limiti di legge.
- Nel rito ex art. 599-bis c.p.p. il giudice di secondo grado, una volta recepita la pena concordata, non è tenuto a motivare su motivi rinunciati né a verificare d'ufficio profili estranei all'oggetto dell'accordo.
- La ricorribilità per cassazione contro la sentenza di patteggiamento in appello resta ammissibile solo per vizi che incidano sulla formazione del consenso, sul contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo o sull'illegalità della pena; non per mere doglianze sulla mancata individualizzazione di sanzioni rimaste fuori dall'intesa.
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