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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44029/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere. I capi contestati riguardavano: A) partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) a partire dal 14/06/2013; B) concorso nell'omicidio plurimo (strage dell'Ariola del 25/10/2003); H) turbativa della libertà degli incanti (con aggravante del metodo mafioso) per fatti in Torino; L e L2) rapina aggravata (fatti in Piemonte). Le censure difensive avevano ad oggetto: vizio di motivazione e mancato esame delle memorie (in particolare valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e omissione del cosiddetto "metodo trifasico"), rilievo dell'assoluzione irrevocabile nel procedimento "Luce nei boschi" per fatti anteriori, richiesta di archiviazione per taluni episodi in Piemonte, eccezione di incompetenza territoriale per i reati commessi in Piemonte, e mancata spiegazione dell'esistenza dell'aggravante mafiosa in territorio piemontese.

La decisione

La Corte di legittimità ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili alcuni motivi nuovi (es. eccezione di incompetenza territoriale proposta per la prima volta in Cassazione) e infondati gli altri, confermando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: per il capo B (omicidio plurimo) la Corte ha condiviso la valutazione delle dichiarazioni di collaboratori (Ganino, Taverniti) integrate da riscontri investigativi e movente; per il capo A (associazione mafiosa) ha ritenuto rilevante l'affiliazione successiva al 2013 (2014) e l'atteggiamento di disponibilità e compiti fiduciari (versamenti, gestione somme) come elementi indicativi di ruolo stabile nella cosca; per il capo H (turbativa) e per le imputazioni L/L2 (rapina) ha confermato la valutazione del Tribunale che ha valorizzato intercettazioni, presenze e conversazioni concordate tra indagati. La Corte ha inoltre ribadito principi processuali: la limitata sindacabilità in Cassazione della valutazione di merito, i limiti alla deducibilità dell'omesso esame di memorie difensive e i presupposti per ritenere decisive memorie inedite. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina il riesame delle misure cautelari: il Tribunale può richiamare la motivazione del provvedimento impugnato ma deve dare adeguata analisi delle deduzioni difensive e decidere anche sulla base degli elementi emersi in udienza; omissioni rilevanti nelle memorie difensive sono sindacabili solo se contengono questioni nuove e potenzialmente decisive

  • art. 416-bis cod. pen.

    La partecipazione a un'associazione mafiosa può essere desunta non solo da investitura formale o commissione di reati-fine, ma anche da un quadro unitario di elementi indicativi di ruolo stabile e organico nel sodalizio (lettura non atomistica)

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante del metodo mafioso può essere riconosciuta anche quando la condotta abbia agevolato l'attività di un sodale, senza necessità di dimostrare una finalità di consolidamento territoriale del sodalizio; la Corte ha ritenuto congrua l'applicazione rispetto alla turbativa d'asta

  • art. 575 cod. pen.

    Riferimento all'omicidio: la Corte ha ritenuto integrati gravi indizi per il concorso nell'omicidio plurimo valutando dichiarazioni di collaboratori e riscontri investigativi

  • art. 110 cod. pen.

    Concorrente nel reato: la presenza e il comportamento di più persone possono integrare partecipazione se tali condotte hanno fornito stimolo o sicurezza all'autore materiale; applicato nella valutazione di concorso per i fatti in Torino

  • art. 353 cod. pen.

    Delitto contestato in capo H: la Corte ha esaminato la fondatezza degli indizi e ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale, anche alla luce di intercettazioni e riscontri

  • art. 292 e 546 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alle censure sulla motivazione circa le richieste di archiviazione o atti del procedimento: la Corte non ha potuto valutare atti prodotti per la prima volta in Cassazione se non erano stati esaminati dal giudice di merito

  • art. 12 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla competenza territoriale: la deduzione dell'esistenza del legame finalistico con l'associazione non può essere proposta per la prima volta in Cassazione se non sollevata nei termini processuali precedenti

  • art. 21, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiama modalità di deduzione dell'incompetenza per connessione; la Corte sottolinea che questioni di competenza devono essere dedotte tempestivamente e secondo i termini previsti

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c), e)

    Norme processuali sulla motivazione dei motivi di ricorso per cassazione: usate per inquadrare le doglianze del ricorrente (vizio di motivazione, violazione di legge)

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamata per il principio relativo all'omesso esame di memorie difensive e i presupposti per dedurne la nullità o il vizio motivazionale in sede di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in ordine ai limiti nella riproduzione dei motivi nel ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari (limiti di riproduzione dei motivi di riesame)

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15 (art. 4)

    Citato per illustrare il meccanismo del rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., che consente pronunce anticipate sulla competenza territoriale e previene duplicazioni di gradi di giudizio

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito rinnovare la valutazione di merito: il giudizio si limita a verificare la motivazione e la congruenza logico-giuridica del ragionamento del giudice di merito, non a riassestare i fatti
  • L'omesso esame di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame è sindacabile in legittimità solo se la memoria introduce questioni nuove e potenzialmente decisive o se il provvedimento resta del tutto silente sul punto
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono costituire gravi indizi se integrate da riscontri oggettivi; il cosiddetto metodo trifasico non è un automatismo che annulla le valutazioni se il complesso indiziario risulta congruo
  • La partecipazione a un'associazione mafiosa può essere desunta anche da comportamenti di fedeltà, compiti fiduciari e gestione di risorse per la cosca, non esclusivamente da investiture formali o da reati-fine
  • Eccezioni di incompetenza territoriale o questioni di competenza devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito; proposte per la prima volta in Cassazione sono inammissibili salvo casi particolari prevedibili dalla legge (es. rinvio pregiudiziale)
  • Documenti o atti (es. richieste di archiviazione, decreti) portati per la prima volta in Cassazione non possono essere valutati se non erano stati oggetto di esame del Tribunale del riesame

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