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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28235/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che, in sede di giudizio abbreviato di primo grado riformata limitatamente alla durata delle pene e alla revoca della sospensione condizionale, lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione) e bancarotta fraudolenta documentale. I motivi di ricorso denunciavano: (i) travisamento della prova e inversione dell'onere della prova, perché l'imputato non sarebbe mai stato sentito dagli organi fallimentari e non vi sarebbe prova dell'incasso dell'assegno circolare; (ii) mancanza dell'elemento soggettivo (consapevolezza dei crediti e delle distrazioni); (iii) contestazioni analoghe con riferimento ad altri atti distrattivi e all'utilizzo dei beni per finalità aziendali; (iv) mancanza di responsabilità per la bancarotta documentale relativamente a periodi successivi alle sue dimissioni; (v) censura sulla determinazione della pena e sul mancato contenimento nel minimo edittale; (vi) censura sulla prescrizione di uno dei reati contestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e generici. Ha ritenuto che i motivi fossero in massima parte reiterazioni di doglianze già svolte in appello e rigettate con motivazione articolata. La Corte ha confermato la valutazione di merito secondo cui: (a) risultano provate, anche mediante perizia contabile, le operazioni patrimoniali decise dall'imputato (emissione di un assegno circolare da 500.000 euro, emissione di dieci titoli di credito ed incasso di somme a suo favore, emissione di assegni verso terze società), senza giustificazioni sulla destinazione delle somme; (b) tali fuoriuscite costituiscono distrazione e integrano il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale anche in assenza di eventuale possibilità di recupero dei beni; (c) l'elemento soggettivo (dolo generico) è desumibile dalla condotta, dalla qualità di autore/beneficiario e dalle modalità esecutive; (d) la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale relativa al 2007 è configurabile a carico dell'imputato in quanto amministratore effettivo del periodo; (e) la prescrizione non è maturata in quanto il dies a quo decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dalle singole condotte anteriori. Conseguentemente, la Cassazione ha respinto il ricorso, confermando le statuizioni di merito; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e (modificato dalla legge n.46/2006)

    Richiamato per delimitare la portata del sindacato di legittimità: la Cassazione non può riformare la valutazione di merito sui fatti né sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove; il travisamento della prova non è deducibile se la censura si risolve in mera rivalutazione degli elementi probatori.

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)

    La Corte ha ritenuto che il dolo generico necessario per la bancarotta documentale possa essere desunto logicamente dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale, atteso che l'irregolare tenuta delle scritture è spesso funzionale all'occultamento di atti depauperativi.

  • art. 133 c.p.

    Applicato in tema di determinazione della pena e bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti: la Corte territoriale ha motivato il giudizio di equivalenza tra circostanze, scelta non censurabile in Cassazione se non arbitraria.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la condanna alle spese del procedimento e per la somma da versare alla cassa delle ammende, motivata dall'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione e dalla colpa nell'aver proposto il ricorso.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 e art. 16, comma 1 del d.l. 30/12/2021, n.228 (convertito, con modificazioni, nella legge n.15/2022)

    Norme procedurali richiamate in relazione alla trattazione orale dei ricorsi in Cassazione: la trattazione orale è prevista solo se specificamente richiesta, principio rilevante per la trattazione del ricorso in questione.

  • orientamento giurisprudenziale sul decorso della prescrizione nei reati di bancarotta prefallimentare

    La Corte ha seguito il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il termine di prescrizione per i reati di bancarotta prefallimentare decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dalla consumazione delle singole condotte anteriori.

Massime di principio

  • In casi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione dei beni o delle somme al soddisfacimento delle esigenze sociali può costituire prova di distrazione: l'onere di fornire giustificazioni specifiche grava sull'amministratore.
  • La qualifica di beneficiario e l'effettiva disponibilità di somme/titoli a favore dell'amministratore sono rilevanti per desumere il dolo generico, specie se accompagnate da perizia contabile e da assenza di motivazioni economiche giustificative.
  • La mancata audizione dell'imputato in sede fallimentare non invalida automaticamente le risultanze penali; la contestazione deve essere valutata in base al complesso probatorio acquisito in sede penale.
  • In materia di bancarotta documentale, il dolo generico può essere logicamente presunto dall'accertata responsabilità per fatti patrimoniali distrattivi, poiché la tenuta irregolare delle scritture è spesso funzionale all'occultamento delle distrazioni.
  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione delle prove: i motivi che si limitano a offrire una rilettura alternativa del compendio probatorio sono inammissibili per travisamento dei fatti.
  • Il dies a quo della prescrizione per i reati fallimentari prefallimentari decorre, secondo consolidata giurisprudenza, dalla dichiarazione di fallimento (sentenza dichiarativa), non dalle singole condotte anteriori.
  • Le censure sulla determinazione della pena e sul bilanciamento delle circostanze sono sindacabili in Cassazione solo se emergono irragionevolezza o arbitrarietà manifeste nella motivazione.

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