Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03008/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole alla società contribuente. La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori IRES e IRAP, assumendo che la società avesse indebitamente dedotto quote di ammortamento relative a un immobile non più di sua proprietà perché ceduto già nel 2004. L'Ufficio sosteneva che l'effetto traslativo si fosse prodotto con la scrittura privata del 30 agosto 2004, registrata il 2 settembre 2004, e non con il successivo atto pubblico del 23 dicembre 2008, ritenuto solo ratificatorio. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denunciava nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 112 e 115 c.p.c., lamentando carenza di motivazione e pronuncia su questione estranea al thema decidendum, perché la CTR non si sarebbe confrontata con la tesi dell'Ufficio sulla data dell'effetto traslativo. La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'esistenza di un giudicato esterno, formatosi tra le stesse parti in altro giudizio riguardante la medesima vicenda negoziale e la stessa questione della data di trasferimento del bene, già risolta nel senso che l'effetto traslativo si era verificato solo con l'atto pubblico del 2008. Conseguentemente ha ritenuto precluso il riesame della questione e ha rigettato il ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato che sulla data di produzione dell'effetto traslativo si era formato giudicato esterno, rilevabile d'ufficio anche in cassazione. Poiché il precedente giudizio tra le stesse parti aveva già accertato che il trasferimento dell'immobile si era perfezionato solo con l'atto pubblico del 23 dicembre 2008, la tesi dell'Ufficio fondata sulla scrittura privata del 2004 non poteva essere riesaminata. Il ricorso dell'Agenzia è stato quindi rigettato; non è stata pronunciata condanna alle spese per mancanza di difese della parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro della censura di nullità della sentenza per vizi processuali e motivazionali dedotti dalla ricorrente.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È evocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per carenza di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato a sostegno della doglianza di ultrapetizione o pronuncia su questione estranea al thema decidendum.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione della vicenda fattuale e probatoria.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudicato esterno, formatosi tra le stesse parti, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in cassazione e anche se si è formato successivamente alla sentenza impugnata.
  • Il giudicato esterno preclude il riesame di una questione quando abbia ad oggetto un punto fondamentale comune a due giudizi tra le stesse parti, costituendo la premessa logica indispensabile della decisione anche se il successivo giudizio ha diverso petitum o riguarda diverso tributo.
  • La qualificazione giuridica di un negozio accertata con giudicato esterno esplica effetto preclusivo anche in controversie relative a tributi diversi, quando quella qualificazione rilevi comunque ai fini della base imponibile o di altri elementi della fattispecie impositiva.
  • In tema di trasferimento immobiliare, la produzione dell'effetto traslativo reale va ricondotta al contratto definitivo che perfeziona il trasferimento, non alla sola scrittura privata o a meri atti antecedenti o ratificatori.
  • Quando il giudicato esterno copre la questione decisiva, restano assorbite le censure di nullità della sentenza per difetto di motivazione o per asserita violazione del thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.