Cassazione Civile, Ordinanza n. 37028/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva domandato l'ammissione al passivo del fallimento di una società per euro 80.818,20, a titolo di corrispettivo di un contratto di collaborazione professionale e, in subordine, per l'attività svolta. Il giudice delegato aveva rigettato l'insinuazione e il professionista aveva proposto opposizione. Il Tribunale di Ferrara aveva respinto l'opposizione ritenendo che il contratto prodotto fosse privo di data certa e di leggibile sottoscrizione, che la documentazione fosse frammentaria e che non fosse sufficiente per liquidare il compenso neppure secondo tariffa, essendo stata dedotta solo una pattuizione forfettaria annuale. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2704 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che fatture, note pro-forma, pagamenti e affidamenti di incarichi dimostrassero la data certa del contratto; 2) violazione dell'art. 2704 c.c. in relazione agli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 l. fall., insistendo sulla opponibilità del contratto al fallimento; 3) violazione dell'art. 2233 c.c. e omessa motivazione, deducendo che, anche senza riconoscere efficacia al contratto del 26 gennaio 2009, il giudice avrebbe dovuto liquidare i compensi professionali sulla base dei criteri tariffari. La curatela ha resistito eccependo anche la nullità dell'opposizione e la tardività di alcuni documenti, eccezioni disattese dalla Corte.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che fatture recanti riferimento al contratto e pagamenti, anche parziali, possono concorrere a dimostrare la preesistenza del rapporto e l'anteriorità del credito rispetto al fallimento, anche se le fatture non siano state registrate. Ha inoltre precisato che il difetto di data certa ex art. 2704 c.c. non comporta l'inefficacia del negozio in sé, ma solo della data della scrittura prodotta; pertanto, il contratto e la sua stipulazione anteriore al fallimento possono essere provati con altri mezzi. Una volta accertata l'esistenza del rapporto e in difetto di prova di una diversa pattuizione sul compenso, il corrispettivo deve essere determinato ai sensi dell'art. 2233, comma 1, c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Ferrara in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il difetto di data certa riguarda la data della scrittura e non il negozio in sé; fatture e pagamenti possono essere elementi idonei a provare la preesistenza del contratto e l'anteriorità del credito rispetto al fallimento, anche in assenza di registrazione contabile.
Se il rapporto professionale risulta provato ma mancano pattuizioni certe sulla misura del compenso, la liquidazione deve avvenire secondo i criteri tariffari/professionali previsti dalla norma.
artt. 93, 94, 95, 96 e 97 l. fall.
Richiamati in relazione alla domanda di ammissione al passivo e all'opposizione allo stato passivo.
Richiamato dalla curatela per contestare la validità dell'opposizione, eccezione non accolta.
Usato per affermare il principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione, che precludeva il rilievo della nullità dell'atto nei termini prospettati.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancanza di data certa di una scrittura privata non impedisce, di per sé, la prova dell'esistenza del rapporto negoziale e della sua anteriorità al fallimento mediante altri elementi documentali e fattuali, come fatture e pagamenti eseguiti in esecuzione del rapporto.
- Ai fini dell'art. 2704 c.c., fatture e relativi pagamenti possono costituire indizi idonei a corroborare la preesistenza del contratto e dell'obbligazione, senza che sia necessario desumere dal fatto successivo il contenuto integrale del negozio.
- L'inopponibilità al fallimento per difetto di data certa colpisce la data della scrittura, non la validità o l'esistenza del negozio: il rapporto può quindi essere provato aliunde.
- Quando sia provata l'esistenza di un incarico professionale ma non risulti dimostrata una diversa pattuizione sul compenso, il corrispettivo va liquidato secondo i criteri legali o tariffari previsti per le prestazioni professionali.
- Le eccezioni di nullità dell'atto introduttivo o di tardività di documenti, se già esaminate anche implicitamente dal giudice di merito, devono essere veicolate nei modi propri dell'impugnazione, secondo il principio di conversione delle nullità in motivi di gravame.
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