Cassazione Civile, Ordinanza n. 18739/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio un istituto di credito e alcuni suoi funzionari chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che assumevano di aver subito. In primo grado la domanda era stata respinta dal tribunale. Essi avevano quindi proposto appello, ma la corte territoriale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che l’atto di appello fosse privo di specificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c., perché sostanzialmente riproduceva la narrativa e le difese di primo grado senza una vera critica alla motivazione della sentenza impugnata, e perché mancava l’indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. Avverso tale decisione i soccombenti proponevano ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciavano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c. e degli artt. 111 e 24 Cost., sostenendo che il loro atto di appello fosse specifico e che la norma non imponesse il requisito delle "modifiche" ritenuto invece essenziale dalla corte d’appello; con il secondo denunciavano la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla valutazione delle prove. La Suprema Corte ha però ritenuto entrambi i motivi inammissibili, rilevando che i ricorrenti non avevano assolto l’onere di autosufficienza, non avendo trascritto o riportato nel ricorso il contenuto specifico dei motivi d’appello né le parti rilevanti della sentenza di primo grado, impedendo così il controllo sulla denunciata erroneità della declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato il principio per cui, quando si censuri in cassazione la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, il ricorrente deve riportare nel ricorso, nelle parti essenziali, sia i motivi di gravame sia la motivazione della sentenza di primo grado che si assume erroneamente non censurata. Poiché ciò non era avvenuto, i motivi sono stati dichiarati inammissibili; di conseguenza sono state poste a carico dei ricorrenti le spese di lite e l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel testo applicabile ratione temporis, l’appello è validamente proposto solo se contiene una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, ne miri a incrinare il fondamento logico-giuridico; non basta la mera riproduzione delle difese di primo grado o l’indicazione generica dei capi impugnati.
art. 111 Cost.
Richiamato solo a sostegno della censura di nullità della sentenza impugnata; non è autonomamente sviluppata una specifica regola applicativa nel caso deciso.
art. 24 Cost.
Richiamato solo a sostegno della censura di nullità della sentenza impugnata; non è autonomamente sviluppata una specifica regola applicativa nel caso deciso.
La censura di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile perché, prima ancora, il ricorrente non aveva assolto l’onere di specificare adeguatamente il contenuto delle censure di appello e il loro rapporto con la sentenza di primo grado.
art. 16 bis, comma 9 octies, norme sul processo telematico
Richiamato dalla corte d’appello quale base del principio di sinteticità degli atti telematici, la cui violazione può incidere sull’intellegibilità delle censure e condurre a inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Usato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in collegamento con l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È il parametro formale invocato per denunciare nullità processuali della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Chi impugna in cassazione una declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità deve rispettare un rigoroso onere di autosufficienza: deve riportare nel ricorso il contenuto essenziale dei motivi di appello e le parti rilevanti della sentenza di primo grado che quei motivi intendevano censurare.
- L’atto di appello, nel testo dell’art. 342 c.p.c. applicabile ratione temporis, è valido solo se contiene una critica puntuale e motivata alla sentenza impugnata, capace di confrontarsi con la sua motivazione e di incrinarne il fondamento logico-giuridico; non è sufficiente la mera riproposizione delle difese già svolte in primo grado.
- La verifica della specificità dei motivi di appello in sede di legittimità non può essere compiuta in astratto o mediante un generico rinvio agli atti di causa: il ricorso deve consentire alla Corte il controllo diretto sulla decisività delle censure senza ulteriori indagini.
- La violazione del dovere di chiarezza e sinteticità degli atti processuali può incidere sulla loro intelligibilità e, quando renda oscure le questioni e confuse le censure, giustificare una declaratoria di inammissibilità.
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