Sentenza del 04/04/2018 n. 3162 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
N.11/2018 TARSU - deroghe e riduzione tariffa - avvenuta denuncia di detenzione - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di pagamento relativo all'anno 2013, dell'importo complessivo di 62.904 euro, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto applicare una riduzione della superficie tassabile ai sensi dell'art. 24 del regolamento comunale. La società affermava di smaltire autonomamente, tramite una ditta specializzata, i rifiuti prodotti in alcune aree dell'immobile e contestava inoltre la mancata motivazione dell'avviso e l'errata determinazione delle superfici, considerando che l'immobile era destinato a ristorazione, supermercato, magazzino e uffici. Il Comune sosteneva invece che la riduzione non potesse essere riconosciuta in assenza delle prescritte denunce iniziali o di variazione e che le superfici fossero state accertate mediante sopralluogo tecnico.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la pretesa comunale. Ha ritenuto che il Comune avesse esaminato e riscontrato le istanze di autotutela della società, correggendo anche una duplicazione relativa agli immobili. La società non aveva presentato le denunce iniziali o di variazione richieste dalla normativa e non aveva fornito planimetrie, perizie o altra documentazione idonea a dimostrare l'erroneità delle superfici tassate o la sussistenza dei presupposti per l'esclusione o la riduzione. Le aree produttive di rifiuti speciali non sono automaticamente esenti: l'esclusione riguarda soltanto le parti in cui tali rifiuti si formano in via esclusiva, purché adeguatamente delimitate e provate dal contribuente. L'appello è stato quindi rigettato e la società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 6.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 70 del d.lgs. n. 507/1993
I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
La denuncia iniziale e quella di variazione costituiscono un obbligo del contribuente e sono necessarie per far valere correttamente riduzioni, esclusioni o modifiche della superficie tassabile.
Art. 62 del d.lgs. n. 507/1993
La tassa è rapportata alle superfici dei locali occupati o detenuti ed è esclusa soltanto la parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati.
La mera produzione di rifiuti speciali non determina automaticamente l'esenzione. Occorre dimostrare che i rifiuti siano prodotti in specifiche aree, esclusivamente destinate a tale attività, adeguatamente delimitate e documentate.
Art. 66 del d.lgs. n. 507/1993
Le riduzioni tariffarie non operano automaticamente per il solo fatto che ricorrano determinate circostanze materiali; il contribuente deve dedurne e provarne i presupposti secondo le modalità previste dalla normativa e dal regolamento comunale.
Le domande e le eccezioni non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate.
Art. 15 del d.lgs. n. 546/1992
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, salvo diversa decisione motivata del giudice.
Art. 24 del regolamento comunale
La riduzione della superficie tassabile prevista dal regolamento comunale è subordinata al rispetto degli obblighi dichiarativi e alla prova delle condizioni richieste, inclusa la corretta individuazione delle aree interessate.
Cassazione civile n. 2271/2018
Il fatto che i rifiuti speciali non fossero stati assimilati dal Comune ai rifiuti urbani non comporta che tali categorie di rifiuti fossero, di per sé, esenti dalla TARSU.
I rifiuti speciali seguono la disciplina specifica prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993; l'esclusione riguarda solo le superfici in cui essi si formano esclusivamente.
Cassazione civile n. 11351/2012 e n. 17703/2004
L'esclusione o l'esenzione di determinate aree richiede un'adeguata delimitazione degli spazi e una documentazione idonea. L'onere della prova grava sul contribuente.
Cassazione civile n. 3799/2018 e n. 18054/2016
La tassa è dovuta per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti; le deroghe e le riduzioni non operano automaticamente in base alla mera sussistenza delle situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.
L'occupazione o detenzione di locali e aree costituisce il presupposto ordinario della tassa, mentre riduzioni ed esclusioni richiedono una specifica dichiarazione e una prova concreta.
Massime di principio
- Per ottenere riduzioni o esclusioni dalla TARSU, TARES o tributi analoghi, il contribuente deve presentare tempestivamente la denuncia iniziale e le successive denunce di variazione, indicando con precisione superfici, destinazioni e aree interessate.
- La produzione di rifiuti speciali o il loro smaltimento tramite soggetti privati non comporta automaticamente l'esenzione dalla tassa: è necessario dimostrare che tali rifiuti siano prodotti esclusivamente in aree specifiche, fisicamente delimitate e adeguatamente documentate.
- L'onere della prova dell'erroneità della superficie tassata e della sussistenza dei presupposti per la riduzione grava sul contribuente; sono utili planimetrie, perizie, registri di carico e scarico, formulari di identificazione dei rifiuti, contratti di smaltimento e documentazione fotografica.
- Un'istanza di autotutela non sostituisce la denuncia tributaria prevista dalla legge e non obbliga il Comune ad applicare una riduzione se mancano gli adempimenti dichiarativi e la prova tecnica richiesta.
- In presenza di locali con destinazioni miste, la riduzione può riguardare solo le parti effettivamente escluse dalla tassazione secondo la legge e il regolamento comunale, non l'intero immobile.
- Quando l'amministrazione ha effettuato un sopralluogo tecnico e il contribuente non produce elementi documentali contrari, la misurazione comunale può essere confermata dal giudice.
- Le questioni non riproposte espressamente in appello possono considerarsi rinunciate e non saranno esaminate dal giudice.
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