Cassazione Civile, Ordinanza n. 25455/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha recuperato IVA ritenuta dovuta in maggiore misura su due profili: da un lato, la cessione a una società controllata di un contratto di leasing avente a oggetto un complesso immobiliare con terreno pertinenziale, operazione che l'Ufficio ha rideterminato assumendo il valore normale dell'immobile sulla base di criteri OMI e CRESME; dall'altro, la mancata autofatturazione di prestazioni di servizi rese nel 2004 dalla controllata e non fatturate dalla prestatrice, che secondo l'Ufficio dovevano essere regolarizzate dalla committente. La contribuente ha impugnato l'atto; la CTP ha accolto il ricorso e la CTR Lombardia ha respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo, per il primo rilievo, non applicabili alla cessione del contratto di leasing le norme sul valore normale e comunque non utilizzabili i parametri OMI per le peculiari caratteristiche dell'immobile; per il secondo rilievo, ha ritenuto che per le prestazioni di servizi l'IVA rilevi solo al pagamento del corrispettivo, escludendo quindi ulteriori indagini sull'asserito intento di tardivo assolvimento dell'imposta. In cassazione l'Agenzia ha dedotto tre motivi: con il primo, vizio di motivazione sulla questione del valore normale e dell'attendibilità dei dati OMI; con il secondo, violazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 633/1972 in relazione agli artt. 2697 e 2729 c.c.; con il terzo, omessa motivazione su elementi probatori ritualmente introdotti. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva escluso in astratto l'applicabilità delle norme sul valore normale alla cessione del contratto di leasing, e perché presupponeva un ragionamento sulla inattendibilità dei dati OMI non effettivamente svolto dal giudice di merito. Ha invece accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, ritenendo fondata la censura sulla disciplina IVA delle prestazioni di servizi: il pagamento del corrispettivo determina la sola esigibilità dell'imposta e non il fatto generatore; la norma interna va letta in coerenza con il diritto unionale, per cui l'Agenzia poteva dedurre che il limite temporale per l'adempimento degli obblighi IVA fosse stato superato già nel 2004 sulla base di elementi probatori potenzialmente decisivi, che la CTR non aveva adeguatamente esaminato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al profilo accolto e la causa rinviata alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per le prestazioni di servizi, il pagamento del corrispettivo rileva ai fini della sola esigibilità dell'imposta e come limite temporale per l'adempimento degli obblighi di fatturazione, non come fatto generatore dell'obbligazione tributaria.
Richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova in relazione alla dedotta omessa regolarizzazione IVA e agli elementi probatori offerti dall'Ufficio.
Richiamato in relazione all'utilizzo di presunzioni e alla valutazione degli elementi indiziari valorizzati dall'Agenzia.
art. 3 Cost.
La disciplina IVA va interpretata in modo da evitare trattamenti irrazionalmente differenziati di situazioni uguali.
art. 53 Cost.
L'imponibilità IVA deve essere ancorata a un dato oggettivo omogeneo, coerente con la capacità contributiva.
art. 10 della sesta direttiva 77/388/CEE
Consente agli Stati membri di prevedere che l'imposta diventi esigibile, per tutte le prestazioni, solo con l'incasso del corrispettivo.
Massime di principio
- Nelle prestazioni di servizi soggette a IVA, il pagamento del corrispettivo rileva come momento di esigibilità dell'imposta e non come fatto generatore del tributo; da ciò discende che la disciplina degli obblighi IVA va ricostruita distinguendo tra insorgenza dell'obbligazione e sua esigibilità.
- La norma interna che collega alle prestazioni di servizi il momento del pagamento deve essere interpretata in conformità al diritto unionale, nel senso che essa incide sul profilo temporale di esigibilità e fatturazione, non sulla nozione di fatto imponibile.
- Quando il giudice di merito omette di considerare elementi probatori potenzialmente decisivi allegati dall'Ufficio, la censura per omesso esame è fondata se tali elementi erano idonei a orientare diversamente la decisione.
- Il motivo di ricorso per vizio motivazionale è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e se attribuisce al giudice di merito argomentazioni che non risultano dalla decisione stessa.
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