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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22099/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato, che aveva svolto attività di difensore d'ufficio, aveva tentato senza esito di riscuotere l'onorario dall'assistito. Chiese quindi al giudice competente la liquidazione del compenso professionale, includendo anche le spese e le competenze relative alla procedura monitoria civile avviata per il recupero del credito. Il GIP liquidò il compenso per la difesa penale, ma negò il rimborso delle competenze e delle spese del procedimento civile esperito per il recupero. L'opposizione proposta avverso tale diniego fu respinta. In cassazione il ricorrente dedusse la violazione dell'art. 116 del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo di avere diritto anche al rimborso dei compensi relativi al procedimento di ingiunzione resosi necessario per tentare la riscossione del credito professionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata la censura: ha affermato che il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva o comunque la procedura volta alla riscossione dell'onorario ha diritto al rimborso dei compensi relativi a tale attività nella liquidazione giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115/2002. Di conseguenza ha cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato solo per la difesa personale del ricorrente in cassazione

  • art. 116 d.P.R. n. 115/2002

    consente il rimborso dei compensi relativi all'attività necessaria e infruttuosa svolta dal difensore d'ufficio per la riscossione dell'onorario

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    concorre, insieme all'art. 116, a fondare il diritto alla liquidazione anche delle competenze per la procedura di recupero del credito professionale

Massime di principio

  • Il difensore d'ufficio che, dopo il vano tentativo di recuperare il proprio compenso dall'assistito, abbia dovuto attivare una procedura giudiziale per la riscossione del credito ha diritto che, nella liquidazione, siano comprese anche le competenze e le spese relative a tale procedura, quando essa sia risultata infruttuosa.
  • Il diritto al rimborso delle attività espletate per il recupero dell'onorario del difensore d'ufficio si ricava dal combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115/2002.
  • In presenza di un orientamento di legittimità consolidato, il giudice di merito che escluda in blocco le spese della procedura di recupero del credito professionale viola la disciplina applicabile e la decisione va cassata con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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