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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36245/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il decreto del 22/09/2022 della Corte d'appello di Milano che aveva rigettato l'impugnazione di Lampada contro il decreto n.70/16 del Tribunale di Milano di confisca di circa euro 50.000 e di un immobile con pertinenze. Il ricorrente ha articolato numerosi motivi: violazione dell'art.27, comma 6, d.lgs. n.159/2011 per il superamento del termine di un anno e sei mesi per la decisione e per la sospensione illegittima dei termini; censura della dichiarata inammissibilità di ripetute istanze difensive e di opposizioni; omesso e generico esame di istanze (fra cui quelle del 2 febbraio 2022, 30 giugno 2022, 18 novembre 2021, memoria del 11 aprile 2019); vizio per mancato esame di questioni decisive relative alla genesi dell'associazione mafiosa e all'accertamento dell'illecito arricchimento; contestazione dell'utilizzabilità di atti depositati su supporto informatico; censure procedurali relative a mancata citazione e partecipazione alle udienze; deduzione che la sospensione per ricusazione non poteva estendersi fino alla pronuncia definitiva della Cassazione, e che la novella introdotta dalla L.161/2017 non avrebbe dovuto applicarsi al procedimento in esame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati o generici i vari motivi: il termine per l'inefficacia della confisca decorre dal deposito dell'atto qualificato come appello (dopo la conversione del ricorso per cassazione), non dai tempi di trasmissione; la sospensione del termine prevista dall'art.27, comma 6, d.lgs. n.159/2011, in riferimento all'art.24, comma 2, come modificato dalla L.161/2017, opera fino alla decisione definitiva sulla istanza di ricusazione, comprensiva della pronuncia della Corte di cassazione; molte doglianze erano generiche o tardive (impugnazioni di provvedimenti interlocutori non proposte nei termini), o non specificamente argomentate in modo da costituire vizio di diritto in sede di legittimità; la perdita di efficacia del sequestro non preclude la successiva confisca; l'uso di supporti informatici non è automaticamente inutilizzabile se è stato poi depositato copia cartacea e non era stata eccepita nullità in tempo utile. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011 (codice antimafia)

    art. 27, comma 6; art. 24, comma 2; art. 30, comma 3

    L'art.27, comma 6 fa decorrere il termine per l'inefficacia della confisca dal deposito dell'impugnazione quale atto qualificato come appello; il richiamo all'art.24, comma 2 consente la sospensione del termine per tutta la durata dell'incidente di ricusazione fino alla decisione definitiva, comprensiva della pronuncia della Corte di cassazione

  • L. n.161 del 2017

    Ha introdotto la causa di sospensione dei termini per la decisione in caso di ricusazione estendendo la sospensione fino alla decisione definitiva; la corte ha ritenuto che la disposizione, di natura processuale, si applica immediatamente e non è esclusa dal regime transitorio nel caso esaminato

  • codice di procedura penale

    art. 37, comma 2; art. 304

    L'art.37 c.p.p. è richiamato dalla difesa per sostenere limiti alla sospensione, ma la Cassazione ha ritenuto che l'art.304 c.p.p. (limiti temporali relativi alla custodia cautelare) non sia pertinente alle misure patrimoniali e non impedisca la sospensione per la ricusazione nel procedimento di prevenzione

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione

    Sez. 5, n. 21760 del 29/01/2019; Sez. 5, n. 49149 del 11/09/2019; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014

    La giurisprudenza citata conferma che: la sospensione per ricusazione opera per il tempo necessario alla definizione dell'incidente senza essere soggetta ai limiti tipici della custodia cautelare; l'inefficacia del sequestro non impedisce la confisca definitiva; il deposito di atti esclusivamente su supporto informatico è irrituale ma sanabile mediante ordine di deposito cartaceo

Massime di principio

  • Il termine per la perdita di efficacia della confisca disciplinato dall'art.27, comma 6, d.lgs. n.159/2011 decorre dal deposito dell'atto qualificato come appello (ossia dall'atto pervenuto e imputabile al giudice dell'impugnazione), non dai tempi interni di trasmissione o dagli 'sms morti' procedurali
  • La proposizione di istanza di ricusazione sospende il termine per la decisione sul provvedimento di confisca fino alla decisione definitiva sull'incidente, comprensiva della pronuncia in Cassazione, in virtù della disciplina introdotta dalla L.161/2017 e del richiamo all'art.24, comma 2, del d.lgs. n.159/2011
  • La inefficacia del sequestro non determina automaticamente l'estinzione del procedimento di prevenzione né impedisce l'adozione della misura ablativa definitiva della confisca
  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche e puntuali: motivi generici o l'invocazione a 'leggere gli atti' non sono sufficienti; omissioni interlocutorie o provvedimenti impugnabili devono essere impugnati tempestivamente o la doglianza diventa improponibile
  • Il deposito di documenti su supporto informatico è irrituale ma, in assenza di tempestiva eccezione e se successivamente acquisita copia cartacea, non comporta automaticamente inutilizzabilità degli atti
  • Per impugnare provvedimenti interlocutori o decisioni di inammissibilità è necessario rispettare i termini perentori: l'omessa impugnazione nel termine rende la doglianza non proponibile in sede di legittimità

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