Cassazione Civile, Ordinanza n. 03104/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio il Comune di Roma, poi Roma Capitale, e il Ministero competente per ottenere la liquidazione e il risarcimento dei danni derivati da un allagamento del 3 ottobre 1978 proveniente dal fosso di Santa Maura e verificatosi in un immobile da lui condotto in locazione come autorimessa pubblica. In un precedente giudizio era già stata accertata la responsabilità dei convenuti per il sinistro, con giudicato sull'an e rinvio della liquidazione del danno a separato giudizio. Nel giudizio di merito sulla quantificazione, il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo assorbente il difetto di prova dei danni e negando la liquidazione equitativa per mancanza di elementi parametrici, qualificando inoltre la consulenza tecnica d'ufficio come esplorativa. Con il ricorso per cassazione, il danneggiato ha denunciato falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2697 c.c., sostenendo che, una volta accertata la responsabilità dei convenuti, il quantum era in concreto difficilmente o impossibilmente provabile per la distruzione della documentazione contabile causata dall'alluvione; ha quindi invocato la possibilità di prova per presunzioni e perizia tecnica, nonché il dovere del giudice di procedere a liquidazione equitativa. Ha inoltre dedotto che il numero di veicoli presenti nell'autorimessa e gli elenchi delle autovetture e delle attrezzature costituivano elementi idonei a fondare una ricostruzione presuntiva del reddito potenziale, e ha richiamato il diritto di azione ex art. 24 Cost. come criterio interpretativo costituzionalmente orientato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che nel giudizio precedente era stato già accertato il titolo di responsabilità dei convenuti, con rinvio del solo quantum a separato giudizio, e che la corte territoriale aveva respinto la domanda di liquidazione limitandosi ad affermare in modo generico il difetto di prova dei danni e l'inammissibilità di una CTU esplorativa, senza confrontarsi con la natura dell'evento dannoso e senza spiegare perché non fosse possibile o almeno particolarmente difficile una stima esatta. La Corte ha affermato che, una volta provato l'an del danno, il giudice non può negare la liquidazione del quantum quando la sua esatta determinazione sia oggettivamente impossibile o di particolare difficoltà, dovendo in tal caso fare ricorso alla liquidazione equitativa, anche valorizzando il materiale istruttorio già acquisito e la consulenza tecnica disposta. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa sezione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stata dedotta la falsa applicazione di norme di diritto come vizio denunciabile in cassazione.
la liquidazione equitativa del danno è doverosa quando il suo preciso ammontare non sia provabile o sia particolarmente difficile da provare.
nei fatti il criterio equitativo di quantificazione del danno extracontrattuale si applica per il tramite del rinvio ai criteri dell'art. 1226 c.c.
la corte d'appello aveva posto a carico dell'attore l'onere della prova del danno, ma la Cassazione ha chiarito che, accertato l'an, il giudice deve comunque procedere alla liquidazione equitativa se il quantum non è provabile con precisione.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale a sostegno di una lettura che non renda impossibile la tutela giudiziale del diritto al risarcimento.
la liquidazione equitativa è ricondotta a un potere-dovere del giudice nell'ambito della valutazione del materiale probatorio acquisito.
Massime di principio
- Quando l'esistenza del danno e la responsabilità del convenuto siano già state accertate, il giudice non può respingere la domanda risarcitoria per il solo fatto che il quantum non sia provato con precisione, se la quantificazione esatta sia oggettivamente impossibile o notevolmente difficoltosa.
- La liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. non è rimessa a una mera facoltà discrezionale, ma costituisce uno strumento doveroso per evitare un non liquet in presenza di danno accertato e di prova solo parziale o difficoltosa dell'ammontare.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è esplorativa quando sia utilizzata per ricavare, da dati e indizi già acquisiti, criteri di stima del danno; può invece essere indebita solo se supplisce integralmente a un totale difetto di allegazione e prova del fatto costitutivo.
- La prova del danno da lucro cessante o di un mancato guadagno può essere raggiunta anche per presunzioni e attraverso una ricostruzione ragionevole e attendibile del reddito potenziale, specie quando la documentazione contabile sia andata perduta per il fatto illecito stesso.
- In caso di appello limitato al quantum dopo un giudicato sull'an, il giudice del gravame deve misurarsi specificamente con i criteri di quantificazione e con l'eventuale ricorso all'equità, non potendo risolvere la controversia con affermazioni generiche sul difetto di prova.
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