Cassazione Penale, Ordinanza n. 13981/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di appello aveva definito il giudizio con vari proscioglimenti, ma aveva confermato la condanna di uno degli imputati per il furto di un'autovettura Fiat Punto e di entrambi per il furto di un'autovettura Toyota Land Cruiser, rideterminando conseguentemente la pena. Avverso tale decisione entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Il primo imputato deduceva, da un lato, censure contro l'affermazione di responsabilità per i due residui episodi di furto, motivo ritenuto dalla Corte di cassazione meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese in appello; dall'altro contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, doglianza giudicata manifestamente infondata perché il giudice di merito aveva fornito un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Il secondo imputato denunciava la violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p., eccepiva il decorso del termine prescrizionale e il difetto di querela. La Corte ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché riferito a norme la cui inosservanza non è prevista a pena di nullità; il secondo motivo infondato perché non considerava la recidiva contestata e ritenuta ex art. 99, comma secondo, c.p.; il terzo motivo infondato perché la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati divenuti perseguibili a querela dopo la riforma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile, ritenendo tardiva la relativa richiesta, formulata con memoria depositata oltre il termine utile nel procedimento camerale. Nulla è stato disposto per le spese in favore della parte civile.
Norme richiamate
La sua dedotta violazione non è motivo deducibile in cassazione quando non si denunci una nullità prevista dalla legge processuale.
Anche la sua asserita violazione, nel contesto dedotto, non integra un vizio deducibile a pena di nullità.
La recidiva contestata e ritenuta impedisce di considerare maturato il termine prescrizionale secondo la censura proposta.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Per i reati resi perseguibili a querela, la costituzione di parte civile non revocata può equivalere a querela ai fini della procedibilità.
Nel procedimento di cassazione in camera di consiglio le richieste della parte civile in punto spese devono rispettare il termine previsto per il deposito delle memorie.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini del giudizio.
- La violazione di norme processuali può essere utilmente dedotta in cassazione solo se si traduce in un vizio che l'ordinamento collega espressamente a nullità o altra specifica sanzione processuale.
- Ai fini del calcolo della prescrizione occorre considerare gli effetti della recidiva ritualmente contestata e ritenuta, ove questa incida sul termine applicabile.
- Nei reati divenuti procedibili a querela per effetto della riforma, la volontà punitiva della persona offesa può desumersi anche da atti processuali incompatibili con la volontà di remissione, come la costituzione di parte civile non revocata.
- Nel procedimento camerale di cassazione, la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese deve essere tempestiva; se è contenuta in una memoria depositata oltre il termine utile, è inammissibile.
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