Cassazione Penale, Ordinanza n. 07137/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per tentata rapina ed evasione. Con il primo motivo ha censurato la motivazione relativa alla declaratoria di responsabilità, ma la doglianza riproduceva sostanzialmente le stesse censure già svolte in appello e già disattese. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 99 e 69 c.p., contestando il trattamento sanzionatorio e il bilanciamento tra circostanze. Con il terzo motivo ha lamentato manifesta illogicità della motivazione quanto alla responsabilità e al coinvolgimento nell'episodio, ma senza indicare specificamente gli elementi di fatto o di diritto posti a base della censura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte in appello, quindi non specifico. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la determinazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da congrua motivazione; nel caso di specie tale motivazione era adeguata. Ha ritenuto il terzo motivo generico per indeterminatezza, perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e privo dei requisiti dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche rientrano nel giudizio sulla dosimetria della pena e la loro valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, se sorretto da motivazione congrua.
La recidiva incide sul trattamento sanzionatorio e sulla valutazione complessiva della pena, nella discrezionalità del giudice di merito.
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali o violazioni di legge.
La graduazione della pena deve essere effettuata secondo i criteri legali di determinazione della pena.
La pena va commisurata tenendo conto della gravità del fatto e della capacità a delinquere, con motivazione coerente con gli elementi ritenuti rilevanti.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve indicare gli elementi posti a fondamento della censura; la critica meramente apparente o generica non consente il sindacato di legittimità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di dosimetria della pena, la determinazione della pena base, la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti e il giudizio di bilanciamento rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione dia conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti decisivi ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
- Il motivo di ricorso per cassazione è generico quando non individua puntualmente gli errori logici o giuridici della decisione e non consente al giudice di legittimità di comprendere quali specifiche censure siano dedotte.
- La censura sulla responsabilità penale non è ammissibile se formulata in termini meramente assertivi o astratti, senza indicare gli elementi fattuali o probatori che renderebbero illogica la motivazione della sentenza di merito.
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