Cassazione Penale, Sentenza n. 28551/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Ancona che ha rigettato la richiesta di riesame della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 292 e 309 c.p.p.: il provvedimento cautelare sarebbe nullo per carenza assoluta di motivazione, poiché il GIP di Ancona si sarebbe limitato a formule generiche e a riprendere "per relationem" l'ordinanza del GIP di Brescia senza esporre autonomamente le ragioni del nuovo titolo cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso si sia limitato a riprodurre le stesse censure già svolte in sede di riesame, senza una critica argomentata e specifica del provvedimento impugnato, elemento necessario per la ammissibilità del ricorso per cassazione. La Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., il giudice competente può motivare "per relationem" con riferimento alla motivazione di un giudice dichiaratosi incompetente, purché non siano mutati la contestazione in diritto né la rappresentazione dei fatti e purché la motivazione richiamata risulti congrua e consentente il controllo; nel caso concreto tali condizioni erano rispettate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di Euro 3.000.
Norme richiamate
Consente al giudice competente, entro il termine previsto, di adottare autonomamente la misura cautelare e di motivarla anche mediante rinvio alla motivazione del giudice dichiaratosi incompetente, purché non sia cambiata la contestazione in diritto o la rappresentazione dei fatti.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Individua i vizi deducibili in cassazione rilevanti per il ricorso; nel caso il ricorrente invocava la nullità per carenza di motivazione rientrante tra le doglianze censurabili, ma la Corte ha trovato il motivo presentato in forma inammissibile per mancata specificazione e critica argomentata.
Norma relativa alla nullità dei provvedimenti; il ricorrente ha dedotto la nullità del provvedimento cautelare per assenza di motivazione, deduzione che la Cassazione ha ritenuto però meramente ripetitiva e non specificamente argomentata.
Disciplina le modalità di emissione dei provvedimenti cautelari e i requisiti della motivazione; il ricorrente invocava violazioni di tale prescrizione ma la Corte ha ritenuto la motivazione per relationem adeguata nel caso concreto.
Richiama l'obbligo di motivazione dell'ordinanza impositiva della custodia cautelare; la Corte ha confermato che l'obbligo può essere soddisfatto anche mediante riferimento esplicito a precedente ordinanza coercitiva divenuta inefficace per vizi di forma e non di merito.
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte ha applicato l'articolo condannando il ricorrente alle spese processuali e a una sanzione patrimoniale alla Cassa delle Ammende.
Indicano i reati per i quali era stata disposta la misura cautelare (omicidio e associazione di tipo mafioso); rilevano come oggetto della contestazione penale ma non incidono sul profilo di ammissibilità del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica del provvedimento impugnato: la mera riproduzione dei motivi già svolti nei gradi precedenti è causa di inammissibilità.
- In tema di misure cautelari, il giudice competente ex art. 27 c.p.p. può motivare richiamando la motivazione del giudice dichiaratosi incompetente (motivazione per relationem), purché non sia cambiata la contestazione in diritto né la rappresentazione dei fatti e purché la motivazione richiamata sia congrua e consenta il controllo.
- La motivazione "per relationem" è valida quando il contenuto sostanziale della precedente ordinanza resta appropriato a giustificare la misura e consente all'interessato di conoscere l'iter logico-giuridico seguito.
- Per evitare condanne a spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), il difensore deve specificare in modo distinto e argomentato il vizio che si intende far valere in Cassazione, indicando la sua decisività rispetto al percorso logico-giuridico seguito dal giudice del merito.
- Se si contesta la motivazione di un provvedimento che si limita a richiamare un precedente atto, è necessario dimostrare concretamente in che cosa la richiamata motivazione sia incongrua o insufficiente rispetto alla nuova valutazione richiesta al giudice competente.
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