Cassazione Penale, Sentenza n. 24314/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame (16/11/2021) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP (11/10/2021). La difesa contestava: 1) la mancanza di gravi indizi di reità, in particolare la mancata prova che ESPOSITO abbia avuto un ruolo attivo o decisorio nell'associazione e nella detenzione illecita di armi; la difesa sosteneva che la ricorrente si limitava a una presenza passiva per vincolo coniugale e che le intercettazioni non dimostravano concorso attivo; 2) l'assenza delle esigenze cautelari e l'erronea applicazione dei criteri per la scelta della misura, invocando il decorso del tempo dai fatti (febbraio 2019), la sporadicità delle condotte e il ruolo marginale della ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al capo B) (detenzione illecita di armi), perché il Tribunale del Riesame non ha dato adeguata e completa risposta alle doglianze difensive né ha motivato in modo non congetturale il rapporto di causalità tra la condotta della ESPOSITO e la detenzione/occultamento delle armi; ha pertanto rilevato carenza motivazionale e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su quel profilo. Per il resto (capi A), L) e O) e le esigenze cautelari) il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Cassazione ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia affrontato e motivato adeguatamente le censure, riconoscendo gravità indiziaria in relazione alle estorsioni contestate e il ruolo attivo della ricorrente in quelle condotte; ha inoltre confermato l'applicabilità della presunzione di pericolosità e l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere in relazione all'art. 275, comma 3, c.p.p., non trovando elementi idonei a superarla.
Norme richiamate
Usato per contestare la partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni potessero costituire gravi, precisi e concordanti indizi idonei a sostenere la gravità indiziaria per questo reato
Rilevante rispetto ai fatti estorsivi contestati; la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del Riesame che ha ritenuto ex indizi la partecipazione materiale dell'imputata in atti di riscossione delle tangenti
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte richiama la necessità di individuare un apporto causale effettivo e non meramente la presenza passiva
art. 629 cod. pen. (determinazione del reato estorsivo)
Le condotte materiali di riscossione e funzione di 'portavoce' sono state ritenute gravemente indizianti per estorsione
art. 10 e art. 12 legge 497/1974
Norme richiamate in relazione a specifiche ipotesi di reato connesse alle armi; contestazione riferita agli aspetti della detenzione e porto di armi
Richiamato dalla difesa nella censura sulla motivazione e sulla valutazione degli indizi; la Corte ha rilevato insufficiente risposta del giudice alle specifiche doglianze in relazione al capo B)
Citato in relazione ai criteri di motivazione e alla struttura dell'ordinanza cautelare; la Cassazione richiama il modello indicato dall'art. 292 c.p.p. e art. 546 c.p.p. per la motivazione
Richiesto dalla difesa in tema di esigenze cautelari; la Corte ha valutato che il Tribunale del Riesame ha esaminato adeguatamente le esigenze cautelari
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la doppia presunzione (relativa sulle esigenze cautelari e assoluta sull'adeguatezza del carcere) per i reati di mafia; la Corte ha confermato l'applicabilità di tale presunzione e ricordato che può essere superata solo da elementi concreti come il recesso dall'associazione o la cessazione dell'attività associativa
Richiamato in tema di vizio di motivazione: la Cassazione ha constatato la mancanza di una risposta decisiva a doglianze specifiche (lett. e) del comma 1) e ha annullato per carenza motivazionale sul capo B)
Richiamato come parametro per la struttura e completezza della motivazione dell'ordinanza cautelare basata su indizi; la Corte ha valutato che per i capi A) e correlati la motivazione è conforme a tale modello
Citato come modello formale cui si ispirano i criteri di motivazione dell'ordinanza di giudizio cautelare (art. 292 c.p.p. adegua tale schema)
Massime di principio
- Se il giudice del riesame non risponde in modo specifico e decisivo alle doglianze difensive su singoli elementi indiziari, la motivazione può essere censurata in Cassazione e il provvedimento annullato per carenza motivazionale
- La semplice presenza della persona su luogo o in conversazioni non è, di per sé, prova di concorso morale o di agevolazione: è necessario indicare un apporto causale concreto e specifico che abbia favorito la commissione o la conservazione del reato (es. occultamento/controllo di armi)
- Nei reati di stampo mafioso opera una presunzione rafforzata (art. 275 c.p.p.): la custodia cautelare in carcere è ritenuta generalmente adeguata e la presunzione di esigenze cautelari è difficilmente superabile senza prove concrete di distacco o cessazione dell'attività criminale
- Il 'tempo silente' (lasso di tempo tra i fatti e l'adozione della misura) non basta da solo a superare la presunzione di pericolosità: occorrono elementi oggettivi che attestino il venir meno del legame con l'associazione (recesso, trasferimento, collaborazione, ecc.)
- In Cassazione non è possibile chiedere una rinnovata valutazione dei fatti o una diversa lettura delle intercettazioni salvo che sia dimostrato un travisamento manifesto della prova; i motivi devono essere specifici e non mera ripetizione delle argomentazioni già proposte in sede di riesame
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