Cassazione Civile, Ordinanza n. 20317/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva convenuto il consorzio deducendo la nullità del termine apposto a più contratti di lavoro stipulati a partire dal 21 ottobre 2000, sostenendo di essere stato impiegato per esigenze ordinarie di manutenzione e non per attività straordinarie o stagionali. I giudici di merito avevano accolto la domanda, dichiarando la conversione del rapporto in tempo indeterminato dal primo contratto e condannando il consorzio al pagamento dell’indennità sostitutiva prevista dall’art. 32 del d.lgs. n. 183 del 2010. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della normativa regionale siciliana che imporrebbe l’assunzione dei dipendenti dei consorzi solo previo concorso o prova selettiva, con conseguente impossibilità di conversione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato; 2) violazione della disciplina transitoria del d.lgs. n. 368 del 2001 e del c.c.n.l. di settore, assumendo che il lavoratore fosse stato assunto come operaio avventizio per lavori stagionali e che il termine fosse quindi legittimo; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserita errata valutazione della prova e per non aver considerato la delibera autorizzativa e il contratto recanti l’urgenza degli interventi; 4) conseguente contestazione della statuizione risarcitoria ex art. 32 l. n. 183 del 2010, ritenuta indebita perché, secondo il ricorrente, il termine era legittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che per i consorzi di bonifica siciliani la disciplina regionale impedisca la trasformazione dei rapporti a termine illegittimi in rapporti a tempo indeterminato, poiché tali enti non possono procedere a nuove assunzioni stabili fuori dai casi consentiti. Ha invece rigettato i motivi secondo, terzo e quarto, confermando la valutazione di merito sulla mancata prova delle ragioni straordinarie o stagionali del termine e la conseguente spettanza dell’indennità ex art. 32 l. n. 183 del 2010. In sede rescindente la Corte ha cassato la decisione impugnata limitatamente alla conversione del rapporto e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda di trasformazione a tempo indeterminato. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per il diverso esito dei gradi di merito e per il consolidarsi successivo della giurisprudenza rilevante.
Norme richiamate
art. 3 L.R. Sicilia n. 49 del 1981
Richiamato dal ricorrente come fonte dell’obbligo di concorso o prova selettiva per le assunzioni nei consorzi di bonifica siciliani.
artt. 6, 7 e 9 L.R. Sicilia n. 14 del 1958
Invocati dal ricorrente a sostegno della necessità di procedure selettive pubbliche per l’assunzione del personale.
art. 3 L.R. Sicilia n. 12 del 1991
Richiamato dal ricorrente in relazione al regime delle assunzioni dei consorzi.
art. 97 Cost.
Invocato per sostenere il principio del concorso pubblico quale limite alla conversione in rapporto stabile.
art. 11 d.lgs. n. 368 del 2001
"3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza"
La Corte precisa che l’ultrattività transitoria riguarda i contratti e le clausole collettive che legittimano l’uso del termine, non i contratti con termine illegittimo; non è quindi sanabile la nullità originaria del termine.
Confermata la condanna all’indennità sostitutiva in favore del lavoratore, anche in assenza di conversione del rapporto, poiché il termine è risultato illegittimo.
Richiamato per censurare la valutazione della prova; la Corte ribadisce che in cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione del materiale probatorio sotto questa veste.
Usato per richiamare integralmente l’interpretazione già resa in precedente pronuncia di legittimità sulla normativa di settore.
Consente alla Corte, una volta cassata la statuizione sulla conversione, di decidere nel merito rigettando la relativa domanda senza rinvio.
art. 13, comma 1, quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
l.r. n. 76 del 1995
La Corte richiama la precedente giurisprudenza secondo cui la legge regionale ha autorizzato solo assunzioni a termine nei limiti della legge n. 230 del 1962, senza introdurre una deroga al divieto di assunzioni a tempo indeterminato.
art. 32 l.r. n. 45 del 1995
Indicato come divieto di assunzione a tempo indeterminato per il settore; la Corte afferma che la normativa successiva non lo ha abrogato.
l. n. 230 del 1962
Richiamata come disciplina previgente delle assunzioni a termine, cui rinvia la normativa regionale di settore.
d.lgs. n. 183 del 2010
Richiamato in relazione alla disciplina dell’indennità ex art. 32.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro dei consorzi di bonifica siciliani, la disciplina regionale può impedire la conversione dei contratti a termine illegittimi in rapporti a tempo indeterminato quando l’ordinamento speciale prevede un divieto di nuove assunzioni stabili.
- L’ultrattività transitoria delle clausole collettive e della normativa previgente opera solo per i contratti a termine legittimamente stipulati o per le clausole che consentono l’assunzione a termine, non per sanare contratti originariamente nulli per illegittima apposizione del termine.
- In cassazione non è possibile censurare la valutazione della prova chiedendo una nuova lettura del materiale istruttorio sotto il pretesto della violazione dell’art. 115 c.p.c. quando la censura mira in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto.
- La contestazione dell’esistenza delle causali del termine non ribalta sull’attore un onere di contestazione ulteriore se questi ha già allegato in modo chiaro, sin dall’atto introduttivo, che l’assunzione era avvenuta per esigenze ordinarie e non temporanee.
- Anche quando la conversione del rapporto è preclusa, la declaratoria di illegittimità del termine può legittimare la condanna al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 32 l. n. 183 del 2010.
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