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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33833/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma, da parte della Corte di appello di Roma, della sua condanna per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. La ricostruzione contestata è quella secondo cui, in qualità di esponente di un'associazione di categoria, Sibony avrebbe fatto da tramite tra il commerciante ambulante Mohammad Yousuf Hawlader e due funzionari comunali (Alberto Bellucci e Fabio Magozzi), trattenendo parte delle somme pagate da Hawlader per ottenere postazioni di vendita più favorevoli. Il ricorso articolava tre censure principali: 1) vizio di motivazione e valutazione delle prove (in particolare l'affidabilità e la mancanza di riscontri delle dichiarazioni di Hawlader e la indebita valorizzazione di conversazioni intercettate); 2) errata qualificazione giuridica del fatto, che secondo la difesa sarebbe da ricondurre all'induzione indebita (art. 319-quater c.p.) e non alla corruzione; 3) omissione di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis, primo comma, c.p., richiesta dalla difesa in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero, in massima parte, critiche di merito non consentite in sede di legittimità e/o aspecifiche: la prima doglianza chiedeva una rivalutazione del materiale probatorio e non segnalava un errore di diritto; la seconda (riqualificazione come induzione indebita) risultava generica e priva di elementi istruttori specifici che giustificassero il cambio di qualificazione; la terza (attenuante ex art. 323-bis) era proposta per la prima volta in Cassazione e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., considerata la manifesta assenza di pregio degli argomenti.

Norme richiamate

  • art. 319-quater, cod. pen.

    art. 319-quater, cod. pen.

    La norma è richiamata dalla difesa come possibile diversa qualificazione del fatto (induzione indebita), ma la Corte ha ritenuto la deduzione generica e priva di specifiche risultanze istruttorie che la potessero sostenere.

  • art. 323-bis, primo comma, cod. pen.

    art. 323-bis, primo comma, cod. pen.

    La circostanza attenuante invocata dalla difesa in cassazione è stata giudicata non esaminabile perché proposta per la prima volta in questa sede; inoltre la sua applicazione richiederebbe valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per sottolineare l'inammissibilità di nuove questioni (come l'attenuante) introdotte per la prima volta in Cassazione.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per precisare i criteri sulla responsabilità del proponente in caso di inammissibilità del ricorso e sulla condanna alla somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce il giudizio di merito: le critiche che mirano a una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non collegate a un preciso vizio di diritto o a una manifesta illogicità della motivazione.
  • Le deduzioni generiche o meramente assertive (es. richiesta di riqualificazione del reato senza indicare elementi fattuali concreti e specifici) non sono sufficienti in Cassazione.
  • Le questioni new entry (nuove circostanze attenuanti o nuove eccezioni di fatto) sollevate per la prima volta in Cassazione sono generalmente inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Quando la condanna poggia su dichiarazioni di persone informate sui fatti (o 'chiamate di correo'), la difesa deve indicare in modo preciso e motivato le ragioni di illogicità o contraddittorietà che renderebbero la decisione insostenibile in diritto; meri rilievi critici non bastano.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), soprattutto se le doglianze appaiono prive di pregio.

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