Cassazione Penale, Ordinanza n. 07213/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato per guida in stato di ebbrezza ex art. 186 cod. strada. Il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: secondo la difesa, il giudice di merito aveva erroneamente considerato irrilevante il motivo d'appello relativo alla contestata aggravante dell'aver provocato un incidente stradale, perché il primo giudice non avrebbe concretamente applicato il relativo aumento di pena; inoltre, la presenza dell'aggravante avrebbe inciso sulla possibilità di ottenere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada. Il ricorso contestava anche la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, sostenendo che l'uscita di strada sarebbe stata causata dall'improvvisa presenza di un cinghiale e che i giudici avrebbero dovuto escludere l'aggravante del sinistro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e che era manifestamente infondato quanto alla prima ratio decidendi, perché non risultava applicato alcun aumento di pena per l'aggravante del sinistro, essendo l'aumento dell'ammenda stato invece riferito alla diversa aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, cod. strada. È stato inoltre ritenuto inconferente l'interesse alla conversione della pena pecuniaria in lavori di pubblica utilità, poiché la difesa non aveva allegato di aver effettivamente richiesto tale conversione in caso di esclusione dell'aggravante. Quanto alla seconda ragione posta a base della decisione di merito, la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove, in particolare della dedotta presenza del cinghiale, questione non deducibile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice per la guida in stato di ebbrezza, confermata nella sua applicazione al caso concreto.
art. 186, comma 2-bis, cod. strada
aggravante dell'aver provocato un incidente stradale; la Corte osserva che nel caso concreto non era stato applicato alcun aumento di pena per tale circostanza.
art. 186, comma 2-sexies, cod. strada
aggravante relativa alla commissione del reato in una determinata fascia oraria, che comporta l'aumento della sola ammenda e non anche dell'arresto.
art. 186, comma 9-bis, cod. strada
disciplina la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità; la Corte ritiene inconferente il richiamo perché non era stata allegata una concreta richiesta di conversione subordinata all'esclusione dell'aggravante.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per la determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con una delle rationes decidendi autonomamente idonee a sorreggere la decisione impugnata.
- La mera deduzione che un'aggravante non abbia prodotto effetti sul trattamento sanzionatorio non basta a dimostrare l'interesse ad impugnare, se non si allega in modo concreto quale diversa utilità processuale sarebbe derivata dall'accoglimento del motivo.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né la sostituzione della valutazione dei giudici di merito con una diversa lettura dei fatti.
- Quando la sentenza di merito fonda l'accertamento di un'aggravante su emergenze processuali e non su una erronea ripartizione dell'onere della prova, la censura che invochi una diversa ricostruzione fattuale è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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