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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23070/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del riconoscimento in Italia di una sentenza tedesca di condanna per furto aggravato e della conseguente determinazione della pena da espiare, con contestazione della revoca della sospensione condizionale della pena effettuata da autorità tedesca. Il ricorrente deduce che la revoca sarebbe avvenuta in un procedimento separato, celebrato in sua assenza e senza che gli fosse notificato il sollecito di pagamento dell'11/04/2019, e che la Corte di appello non ha verificato la mancata conoscenza del procedimento né l'esistenza di rimedi per ovviare a tale mancata conoscenza; inoltre contesta che la revoca sia stata legittima nonostante mancasse un termine finale per l'adempimento e nonostante il pagamento delle ultime rate effettuato in data 25/01/2021.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Appello di Bologna per un nuovo giudizio. La Cassazione ha precisato che, pur risultando consolidato il principio secondo cui l'autorità italiana non deve sindacare i presupposti dell'esecutività dichiarata dall'autorità di emissione del mandato di arresto europeo, tale principio non è pienamente applicabile quando l'esecuzione della sanzione è mutata da un provvedimento autonomo (la revoca della sospensione) adottato in un diverso procedimento. Pertanto la Corte di appello dovrà accertare, tra l'altro, se e come il condannato sia stato messo a conoscenza del procedimento di revoca, se il presunto "sollecito" sia stato effettivamente notificato e in che misura l'adempimento successivo (il pagamento del 25/01/2021) possa incidere sulla legittimità della revoca.

Norme richiamate

  • D.lgs. 7 settembre 2010, n. 6 (attuazione mandato di arresto europeo)

    Stabilisce il regime di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti penali comunitari; la Corte ha richiamato il principio che, quando l'autorità di emissione dichiara l'esecutività della sentenza secondo le norme interne, l'autorità italiana non deve sindacare i presupposti di quella dichiarazione, salvo i casi in cui l'esecutività derivi da un provvedimento autonomo rispetto alla sentenza di condanna originaria.

  • Artt. 733-735 cod. proc. pen.

    Riguardano il procedimento di riconoscimento/esecuzione di sentenze straniere; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tali norme richiede accertamenti sulla regolarità della revoca della sospensione condizionale quando questa provenga da un procedimento separato e quando siano poste questioni di mancata notifica o di effettiva conoscenza dell'imputato.

  • Art. 56, comma 1, n. 3 del codice penale tedesco

    Nel caso di specie è stato richiamato come riferimento normativo tedesco che disciplina gli obblighi imposti al beneficiario della sospensione condizionale e le ipotesi di loro violazione; la Corte ha però ritenuto che l'eventuale applicazione e la valutazione di tale norma, essendo funzionale a un provvedimento di revoca emesso in procedimento autonomo, richieda verifiche sull'effettiva conoscenza e partecipazione del condannato.

Massime di principio

  • In caso di mandato di arresto europeo, l'autorità italiana normalmente non sindaca i presupposti dell'esecutività dichiarata dall'autorità di emissione quando questa attesta che la sentenza è esecutiva secondo il proprio diritto interno.
  • Se la modifica del regime esecutivo (es. revoca della sospensione condizionale) è il frutto di un provvedimento adottato in un procedimento autonomo rispetto alla sentenza di condanna, l'autorità nazionale deve accertare che siano state rispettate le garanzie di conoscenza/notifica e di partecipazione dell'imputato a quel procedimento.
  • La revoca della sospensione per inadempimento pecuniario richiede accertamenti sulla sussistenza di un termine per l'adempimento, sulla effettiva comunicazione di eventuali solleciti e sulla rilevanza di successivi adempimenti (pagamenti) che possano sanare l'inadempimento.
  • Quando risulti contestata la notifica degli atti (es. per espulsione del condannato o mancanza di indirizzo), le autorità italiane devono richiedere ed esaminare i documenti originali stranieri (provvedimento di revoca, solleciti, prove di notifica, registrazioni di pagamento) e, se necessario, disporre ulteriori accertamenti o rinvii per chiarire la regolarità procedurale.
  • La cassazione può annullare e rinviare quando la decisione impugnata sia "obiettivamente silente" su profili rilevanti e occorrano accertamenti supplementari sui diritti di difesa del condannato nel procedimento estero.

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