Cassazione Penale, Sentenza n. 25069/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda un'istanza proposta in sede esecutiva per ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra otto sentenze di condanna già definitive. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta rilevando che i reati erano stati commessi in tempi diversi, in luoghi diversi, con modalità operative differenti, con concorrenti diversi o ignoti, e senza elementi idonei a dimostrare un unico preventivo disegno criminoso; ha quindi ritenuto che le condotte esprimessero piuttosto una abitualità criminosa e una generale propensione a delinquere. Il ricorrente ha proposto tre motivi: violazione degli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione per erronea applicazione dei criteri sul medesimo disegno criminoso; travisamento del fatto, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; violazione dell'art. 671 c.p.p. per mancato coordinamento con precedenti decisioni in executivis e per frustrazione della funzione rimediale dell'istituto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la motivazione del giudice dell'esecuzione, la quale era logica e non manifestamente illogica né contraddittoria, e che in realtà il ricorso mirasse a ottenere una diversa lettura dei fatti non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati identificativi.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della continuazione in fase esecutiva; richiede la verifica della riconducibilità dei reati a un medesimo disegno criminoso e non consente un automatismo fondato sulla mera reiterazione delittuosa.
il medesimo disegno criminoso postula un programma unitario di condotte illecite previamente ideato e voluto; non coincide con una generica propensione a delinquere o con un programma di vita criminale.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, quando ricorrano profili di colpa.
Massime di principio
- Ai fini della continuazione, anche in sede esecutiva, occorre allegare e dimostrare elementi concreti della preventiva ideazione unitaria dei reati successivi; la sola omogeneità dei fatti, la vicinanza temporale o la medesima finalità economica non bastano.
- La continuazione non può essere confusa con l'abitualità criminosa o con un generico stile di vita deviante: se la reiterazione delle condotte esprime una propensione a delinquere non predeterminata nei suoi sviluppi, il requisito del medesimo disegno criminoso non è integrato.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio fattuale quando la motivazione del giudice di merito sia logica e non manifestamente viziata; le doglianze che si limitano a proporre una lettura alternativa dei fatti sono inammissibili.
- Chi invoca la continuazione in executivis sopporta l'onere di indicare specifici elementi sintomatici della programmazione unitaria; in difetto, la domanda rischia di risolversi in un indebito beneficio premiale fondato sulla mera reiterazione del reato.
Come è indicizzato
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