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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34183/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna per rapina in concorso. I motivi dedotti erano: a) presunta acquisizione e utilizzazione illegittima della denuncia/dichiarazione della persona offesa (richiamando artt. 512 e 526 c.p.p. e art. 6 CEDU); b) mancata motivazione sulla inutilizzabilità di tale prova; c) richiesta di acquisizione in cassazione di documento (certificato di residenza della persona offesa) non reperito in sede di merito; d) censura per omissione nel riconoscimento delle circostanze attenuanti (art. 133 c.p.) e mancata applicazione delle attenuanti equivalenti ex artt. 62 n.2 e 62 n.4 c.p.; e) mancata applicazione della diminuzione di pena per il tentativo (art. 56 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la presunta inutilizzabilità della dichiarazione della persona offesa non avesse incidenza decisiva sul convincimento perché la condanna si fondava su altre risultanze probatorie di carattere immediato (accertamenti di polizia giudiziaria e testimonianza del teste Lalli circa la flagranza/quasi flagranza, il rinvenimento della borsa e del cellulare della vittima). La richiesta di acquisire documenti in sede di legittimità è stata considerata improcedibile. Le doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti e sulla determinazione della pena sono state ritenute questioni di merito già esaminate e risolte dalla Corte d'Appello; non sussistevano vizi tali da giustificare l'intervento della cassazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sulle ipotesi di ricorso per cassazione; la Corte dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 606 terzo comma per manifestata infondatezza delle censure.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo relativo all'acquisizione della denuncia/dichiarazione della persona offesa; il giudice di legittimità valuta l'eventuale inutilizzabilità della prova alla luce del criterio di resistenza.

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle modalità di utilizzazione delle dichiarazioni della persona offesa; la Cassazione sottolinea che l'eventuale eliminazione della prova deve essere valutata per l'incidenza sull'esito complessivo.

  • art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Richiamato in relazione al diritto a un giusto processo; la Corte non ritiene che l'uso della dichiarazione della persona offesa abbia compromesso il giusto processo, dato il quadro probatorio residuo.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che l'argomentazione difensiva non dimostrasse errore nella valutazione di merito circa l'insussistenza delle attenuanti.

  • art. 62 n.2 e art. 62 n.4 cod. pen.

    Richiamate come possibili attenuanti speciali; la Corte ha ritenuto le questioni già esaminate e risolte dalla Corte d'Appello, senza profili censurabili in sede di legittimità.

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sulla pena per il tentativo; la Corte ha ritenuto che la deduzione relativa alla diminuzione non fosse fondata rispetto alle valutazioni di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: la condanna alle spese processuali e la determinazione della somma a favore della Cassa delle ammende (applicata: euro 3.000,00 per ciascun ricorrente).

Massime di principio

  • Quando si censura in cassazione l'utilizzabilità di una prova, il ricorrente deve spiegare quale incidenza avrebbe l'espunzione di quella prova sul complesso probatorio (criterio della 'prova di resistenza'); in mancanza la censura è generica e inammissibile.
  • Il giudice d'appello e la cassazione possono prescindere da una prova contestata se ritengono che le residue risultanze siano sufficienti a fondare la decisione (criterio di resistenza applicabile anche in Cassazione).
  • In Cassazione non è possibile acquisire documenti o produzioni nuove se ciò comporta un sindacato di merito; le acquisizioni documentali sono generalmente improcedibili in sede di legittimità.
  • Le questioni inerenti valutazioni di merito (riconoscimento di attenuanti, quantificazione della pena) richiedono il rilievo di vizi logico-giuridici gravi e motivati per fondare l'intervento della Cassazione; mere divergenze valutative non sono sufficienti.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni economiche a favore della Cassa delle ammende.

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