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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03593/2024 del 08/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a una cartella esattoriale relativa a quattro verbali di accertamento di violazioni del codice della strada. L'opponente ha sostenuto che la notifica dei verbali fosse nulla perché la raccomandata informativa, necessaria dopo la consegna dell'atto al portiere dello stabile, non sarebbe stata provata in modo idoneo: secondo il ricorrente, la sola indicazione del numero della raccomandata sugli avvisi di ricevimento non bastava a dimostrare che la raccomandata fosse stata effettivamente spedita al suo indirizzo, occorrendo la produzione della ricevuta di spedizione o altro equivalente mezzo di prova. Il Tribunale aveva invece ritenuto rituale la notifica, valorizzando gli avvisi di ricevimento firmati dal portiere, la presenza sugli stessi del numero delle raccomandate e dei dati anagrafici e indirizzo del destinatario, nonché la prossimità temporale tra gli invii e i verbali. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione dell'art. 7, comma 6, L. 890/1982, assumendo che la prova della raccomandata informativa non potesse desumersi dalla mera annotazione del numero sull'avviso di ricevimento senza la ricevuta di spedizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nella disciplina applicabile ratione temporis dell'art. 7, comma 6, L. 890/1982, la raccomandata informativa poteva essere inviata anche con raccomandata semplice e che, nel caso concreto, il giudice di merito aveva correttamente apprezzato come sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione sulla base del contenuto degli avvisi di ricevimento, nei quali erano riportati nome, cognome e indirizzo del destinatario oltre al numero e alla data della raccomandata. La Corte ha qualificato tale valutazione come accertamento di fatto non sindacabile in cassazione sotto il solo profilo della violazione di legge. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorrente ha denunciato in cassazione la violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inidonea a scalfire l'accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 7, comma 6, L. 890/1982

    nel testo applicabile all'epoca delle notifiche, se il piego non fosse stato consegnato personalmente al destinatario, l'agente postale doveva dargli notizia dell'avvenuta notificazione mediante lettera raccomandata; la Corte ha ribadito che non era necessario l'uso della raccomandata con avviso di ricevimento e che la prova della spedizione poteva risultare dal contenuto dell'avviso di ricevimento valutato dal giudice di merito.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in via analogica per sostenere che la prova dell'invio della raccomandata informativa richiedesse la ricevuta di spedizione; la Corte ha distinto la fattispecie e ha respinto la censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di notificazione della cartella o di verbali presupposti eseguita con le forme postali applicabili ratione temporis, la raccomandata informativa può essere ritenuta regolare anche se spedita come raccomandata semplice, quando la disciplina non richieda espressamente l'avviso di ricevimento per tale ulteriore adempimento.
  • La prova della corretta spedizione della raccomandata informativa non è ancorata in via esclusiva alla produzione della ricevuta di spedizione: il giudice di merito può desumerla dal complessivo contenuto degli atti prodotti, purché da essi risulti con sufficiente certezza il collegamento tra raccomandata, destinatario e indirizzo.
  • L'affermazione secondo cui un avviso di ricevimento reca solo il numero della raccomandata prova soltanto l'esistenza di una raccomandata con quel numero vale in generale, ma può essere superata quando altri elementi documentali consentano di accertare che la spedizione sia avvenuta correttamente al destinatario.
  • L'accertamento della sufficienza probatoria degli atti di notifica, ove fondato sulla valutazione del contenuto documentale, appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se il ricorso deduce soltanto violazione di legge senza specificare un vizio di motivazione o un errore di sussunzione nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniRicorso per cassazione
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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