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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17347/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Due investitori avevano promosso giudizio sommario contro la banca intermediaria per ottenere, in via principale, la declaratoria di nullità degli ordini di acquisto di due emissioni obbligazionarie della Repubblica Argentina, deducendo la mancanza di sottoscrizione degli ordini e del contratto quadro, nonché la responsabilità precontrattuale e contrattuale della banca per violazione degli obblighi informativi e delle regole di protezione dell’investitore, con domande restitutorie e risarcitorie (danno morale, perdita di chance, lite temeraria, restituzione di commissioni e diritti di custodia). Il tribunale aveva accolto solo la nullità degli ordini relativi a una prima tranche e aveva rigettato le altre domande, mentre la corte d’appello aveva escluso la nullità degli ordini per difetto di forma scritta dei singoli acquisti, ritenendo invece sussistente la responsabilità della banca per violazione degli obblighi informativi e liquidando un danno patrimoniale pari a euro 42.000, oltre interessi e maggior danno. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 702 quater c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto tempestivo l’appello principale degli investitori; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’avvenuta percezione delle cedole da parte degli investitori, che avrebbe dovuto ridurre il danno risarcibile in applicazione della compensatio lucri cum damno; 3) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la corte riconosciuto il maggior danno ex art. 1224 c.c. nonostante la domanda fosse stata ritenuta tardiva. I resistenti hanno contrastato il ricorso con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché formulato in modo generico e non autosufficiente quanto alla dedotta tardività dell’appello, ha accolto il secondo motivo rilevando che la corte di merito non aveva considerato, nella quantificazione del danno, le cedole percepite dagli investitori, elemento decisivo ai fini della riduzione del pregiudizio secondo il criterio della compensatio lucri cum damno, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per una nuova determinazione del danno conforme ai criteri indicati dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Norma che disciplina il procedimento sommario di cognizione, nel quale era stata proposta l’azione originaria.

  • art. 702 quater c.p.c.

    Il termine per proporre appello avverso l’ordinanza decorre dalla sua comunicazione o notificazione; la censura sulla tempestività dell’appello è stata però dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato per distinguere il termine breve di impugnazione dalla notificazione della sentenza nel regime generale, non applicato in via esclusiva al rito sommario secondo la ricorrente.

  • art. 23 T.U.F.

    È richiamato dalla corte di merito per affermare che la forma scritta ad substantiam riguarda il contratto quadro e non necessariamente i singoli ordini di acquisto.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda risarcitoria per lite temeraria era stata rigettata nei gradi di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Parametro dedotto per il primo e il terzo motivo di ricorso, relativi a violazioni di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Parametro dedotto per censurare l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla percezione delle cedole.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo per lamentare ultrapetizione o pronuncia su domanda non ritualmente proposta.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo in relazione al divieto di domande nuove in appello.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato per il riconoscimento del maggior danno da ritardo nel pagamento, oggetto del terzo motivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione di norme processuali o di errori del giudice di merito richiede il rispetto del principio di specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare puntualmente i fatti processuali e i dati necessari a verificare il vizio dedotto, non essendo sufficiente una allegazione ipotetica o verosimile.
  • Nel rito sommario di cognizione, il termine per proporre appello contro l’ordinanza decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, non da una mera conoscenza di fatto aliunde.
  • In materia di intermediazione finanziaria, quando il risparmiatore ottiene il risarcimento per violazione degli obblighi informativi senza che sia stata pronunciata la risoluzione del contratto, il danno va quantificato considerando sia il valore residuo dei titoli sia le utilità medio tempore percepite, applicando il criterio della compensatio lucri cum damno.
  • L’omesso esame di un fatto decisivo sussiste quando il giudice di merito trascura un elemento allegato e discusso dalle parti che incide direttamente sulla quantificazione del danno risarcibile.
  • La liquidazione del danno da inadempimento o da violazione degli obblighi informativi non può prescindere dalla verifica delle utilità conseguite dall’investitore, poiché il risarcimento deve ristorare la perdita effettiva e non determinare un indebito arricchimento.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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