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Ordinanza

Ordinanza n. 402/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 06321/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelarealtro

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare, superata dall'adozione del provvedimento prefettizio di accoglienza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Nelle more del giudizio d'appello cautelare, la Prefettura ha adottato, in data 5 dicembre 2025, un provvedimento di accoglienza in favore dell'appellante, dichiarando conseguentemente la cessazione della materia del contendere. Il difensore ha inoltre chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio e la liquidazione dei compensi per il grado d'appello; dagli atti risultava l'ammissione provvisoria al beneficio già disposta in primo grado, con accertamento delle condizioni reddituali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alla fase cautelare, poiché l'adozione del provvedimento prefettizio di accoglienza aveva eliminato l'interesse attuale alla decisione sulla domanda cautelare. Ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare. Ha inoltre liquidato al difensore dell'appellante, ammesso al gratuito patrocinio, la somma complessiva di euro 1.000,00 per onorari, diritti e spese del grado di giudizio, oltre IVA e CPA, applicando i criteri dell'art. 82 d.P.R. 115/2002 e il dimezzamento previsto dall'art. 130 dello stesso decreto.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, nell'ambito del quale è stata definita la presente fase processuale.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale

    Rimette all'autorità giudiziaria la liquidazione degli onorari e delle spese al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, considerando i valori medi delle tariffe e l'impegno professionale.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede, per il patrocinio nel processo amministrativo, il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, l'adozione nelle more del processo del provvedimento amministrativo richiesto dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere quando elimina l'interesse attuale alla decisione sulla domanda cautelare.
  • In presenza di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato disposta in primo grado e dell'accertamento delle condizioni reddituali, il giudice d'appello può procedere alla liquidazione dei compensi del difensore per il grado di giudizio, determinandoli in relazione alla natura della controversia, all'impegno professionale e ai valori tariffari applicabili, con il dimezzamento previsto per il processo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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