Cassazione Civile, Ordinanza n. 22518/2022 del 18/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione relativo a un'area edificabile. La Corte d'appello di Catania aveva determinato l'indennità dovuta al proprietario espropriato in euro 299.838,00, ordinando il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti e condannando in solido Comune e cooperativa alle spese. La cooperativa, indicata nel decreto di esproprio come beneficiaria dell'ablazione, ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) ultrapetizione, perché sarebbe stata condannata al deposito dell'indennità senza domanda specifica; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per mancato esame dell'ammissibilità della domanda di determinazione giudiziale dell'indennità; 3) violazione delle norme in tema di espropriazione, sostenendo che l'unico obbligato al pagamento fosse l'autorità espropriante e non la cooperativa; 4) violazione dell'art. 37 d.P.R. 327/2001 e omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte d'appello escluso il valore probatorio di atti di cessione volontaria; 5) ancora violazione dell'art. 37 d.P.R. 327/2001 e omesso esame di fatti decisivi, per avere usato il metodo analitico anziché quello sintetico-comparativo; 6) violazione dell'art. 91 c.p.c., per la condanna alle spese anche della cooperativa e per la mancata regolazione delle spese sulla domanda di manleva tra Comune e cooperativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla legittimazione passiva e sull'obbligo di pagamento dell'indennità, poiché il soggetto espropriante obbligato verso l'espropriato è quello a favore del quale è pronunciato il decreto di esproprio, e nel caso concreto il decreto risultava emanato in favore della cooperativa, quale beneficiaria dell'espropriazione in forza della convenzione con il Comune. Da tale premessa ha fatto discendere l'infondatezza anche del primo motivo. Il secondo e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata; il quarto e il sesto motivo sono stati ritenuti infondati. Quanto al criterio di stima, la Corte ha ribadito che, per le aree edificabili, il giudice può scegliere tra metodo sintetico-comparativo e metodo analitico-ricostruttivo, senza un rapporto di regola/eccezione, con scelta rimessa al merito in base a canoni di effettività; quanto alle spese, la condanna solidale è stata confermata secondo soccombenza, mentre è stata ritenuta inammissibile la censura sulla domanda di manleva perché già dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
Il giudizio di opposizione alla stima è stato trattato con il rito sommario di cognizione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità non consente il riesame del merito se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto nei termini consentiti dalla norma.
La determinazione dell'indennità per aree edificabili può avvenire con criterio sintetico-comparativo o analitico-ricostruttivo, secondo la scelta rimessa al giudice di merito.
artt. 3, 27 e 54 d.P.R. 327/2001
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che l'obbligato al pagamento sarebbe solo l'autorità espropriante; la Corte ha invece affermato che rileva il soggetto beneficiario del decreto di esproprio.
Le spese seguono la soccombenza e la condanna solidale alle spese processuali è stata confermata.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, è legittimato passivo il soggetto espropriante o beneficiario del decreto ablatorio, ossia colui in favore del quale l'espropriazione è pronunciata, anche quando più enti abbiano concorso alla realizzazione dell'opera pubblica.
- L'obbligo di pagamento dell'indennità verso il proprietario espropriato va individuato in base al contenuto del decreto di esproprio e alla qualità di beneficiario dell'espropriazione, non alla sola veste formale di ente che abbia compiuto singoli atti del procedimento.
- In tema di determinazione dell'indennità per aree edificabili, il giudice di merito può utilizzare sia il criterio sintetico-comparativo sia il criterio analitico-ricostruttivo; non esiste un ordine vincolato di preferenza tra i due metodi, essendo rimessa al giudice la scelta del criterio più aderente al valore effettivo del bene.
- La valutazione delle prove e la selezione degli elementi comparativi ai fini della stima sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; non è consentita una nuova valutazione del merito.
- Una censura per ultrapetizione o per omessa pronuncia è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Le spese di lite seguono la soccombenza anche quando la parte condannata contesti di non essere obbligata sostanzialmente al pagamento della prestazione principale, se la sua condanna processuale discende dalla soccombenza accertata nel giudizio.
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