Cassazione Penale, Ordinanza n. 13177/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado a 1 anno e 4 mesi di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini della cessione a terzi. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, sostenendo che la valutazione del fatto non avrebbe correttamente valorizzato la minore offensività della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua e corretta la motivazione della Corte d'appello sul diniego della fattispecie attenuata, evidenziando che il quantitativo detenuto era significativo: 198 grammi di hashish e 152 grammi di marijuana, equivalenti a oltre 3.000 dosi medie singole, con principio attivo elevato e superiore ai valori ponderali di riferimento elaborati dalla giurisprudenza. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di stupefacenti ai fini di cessione a terzi.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
L'attenuante del fatto di lieve entità richiede una valutazione complessiva della condotta, della quantità e qualità della sostanza e degli altri indici di offensività; nel caso concreto è stata esclusa per la rilevanza del dato ponderale e del principio attivo.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica ove sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il diniego della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 è legittimo quando il quantitativo di sostanza, il numero di dosi ricavabili e l'elevato principio attivo denotano un'offensività non compatibile con il fatto lieve.
- Nel giudizio di legittimità, la motivazione sulla qualificazione del fatto in materia di stupefacenti è insindacabile se la Corte territoriale ha valutato in modo completo gli indici fattuali rilevanti e ha fornito una ricostruzione precisa e non illogica.
- La censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura del dato probatorio alla motivazione di merito, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici, è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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