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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14389/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La società ricorrente aveva convenuto in giudizio la società che aveva materialmente rimosso, nel giugno 2006, trentasette impianti pubblicitari parapedonali lungo via Tuscolana, assumendo che tali impianti fossero di proprietà comunale e concessi in gestione alla ricorrente, la quale ne traeva utilità economica; sosteneva che la rimozione, eseguita per lavori commissionati dal Comune, avesse costretto la stessa ad acquistare e installare nuovi impianti in sostituzione di quelli eliminati, con conseguente danno patrimoniale. In primo e secondo grado la domanda risarcitoria è stata rigettata per ritenuta mancata prova del titolo concessorio e della sostituzione effettiva dei beni rimossi. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile; omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia sul motivo di appello; violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; violazione dei limiti legali della prova testimoniale e della disciplina sulla forma scritta del contratto; violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione alla rilevanza del titolo di gestione; erronea valutazione della prova orale e dell’interrogatorio formale; e, infine, vizio in tema di spese processuali per mancata compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso di Roma Capitale per difetto di procura riferita al giudizio e per tardività della notificazione. Ha poi accolto il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione della sentenza di appello fosse apparente e obiettivamente incomprensibile nella parte in cui pretendeva la prova del rapporto concessorio nonostante le allegazioni e le difese della controparte, e ha inoltre affermato che, nel caso di specie, il rapporto tra Comune e società aveva rilievo come fatto storico e non come fonte di diritti e obblighi tra le parti del giudizio, con conseguente non pertinenza del richiamo ai limiti probatori documentali. È stato invece rigettato l’ottavo motivo sulle spese; i motivi terzo, quarto, sesto e settimo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata nei capi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati in modo specifico; non può essere usato in modo da colmare lacune allegatorie inesistenti o, comunque, quando la motivazione sul punto sia internamente oscura e non consenta di comprendere la ratio decidendi.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza è nulla solo per anomalia motivazionale che si traduca in mancanza, apparenza o incomprensibilità della motivazione, non per semplice insufficienza.

  • art. 111 Cost.

    impone una motivazione effettiva e percepibile; la motivazione meramente apparente integra violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione i vizi di nullità della sentenza, inclusa la motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo è assorbito dalla rilevata apparenza della motivazione; il sindacato non può risolversi nel riesame del merito se manca una chiara ratio decidendi.

  • art. 2725 c.c.

    i limiti legali della prova testimoniale del contratto operano solo quando il contratto è invocato come fonte di diritti e obblighi tra le parti, non quando ne sia dedotta soltanto l'esistenza quale fatto storico rilevante ai fini della decisione.

  • R.D. n. 2440 del 1923

    il richiamo alla forma scritta della convenzione non è pertinente se il contratto con la pubblica amministrazione è allegato come fatto storico e non come titolo del rapporto tra le parti processuali.

  • art. 2043 c.c.

    ai fini dell’azione risarcitoria per fatto illecito rileva il pregiudizio derivante dalla condotta altrui; nel caso deciso, la qualificazione del rapporto concessorio era fattualmente rilevante ma non costituiva il fondamento giuridico diretto della pretesa contro il danneggiante.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese richiede una motivazione che consenta il controllo sulla sussistenza delle circostanze poste a base della decisione; la mera allegazione di avere subito un danno non basta a imporre la compensazione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente e quindi censurabile in cassazione quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, anche se formalmente presente nel testo della sentenza.
  • Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati con precisione: non può essere utilizzato per sostituire la prova mancante di un fatto decisivo, né per superare una motivazione intrinsecamente oscura sul punto.
  • Quando un contratto con un terzo è evocato non come fonte diretta di diritti e obblighi tra le parti in causa, ma solo come fatto storico rilevante ai fini della responsabilità, non operano automaticamente i limiti di prova previsti per i contratti soggetti a forma scritta.
  • La prova testimoniale è preclusa dai limiti legali solo se si vuole dimostrare il contenuto negoziale come fonte del rapporto; se il contratto è mero antecedente storico della vicenda risarcitoria, il divieto non è pertinente.
  • La censura sulle spese processuali è scrutinabile solo se la motivazione del giudice di merito è effettivamente carente; resta insindacabile in cassazione la valutazione di merito sulla sufficienza delle circostanze invocate per la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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