Cassazione Penale, Sentenza n. 8144/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Diana Maria Debarre ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva integralmente confermato la condanna in primo grado per il reato di furto con strappo aggravato dal mezzo fraudolento. Il primo motivo di ricorso denunciava l'errata applicazione della legge con riferimento all'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p.; la ricorrente sosteneva che la fraudolenza non sussisteva. Il secondo motivo censurava la condanna alle spese processuali inflitta in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto alla censura sull'aggravante perché aspecifico: il motivo non ha efficacemente confrontato la motivazione della Corte d'Appello, che aveva ritenuto provata la fraudolenza (la ricorrente avrebbe detto alla persona offesa di essere lì per porgere le condoglianze, ingenerando fiducia). Sul secondo motivo la Cassazione ha invece accolto la censura: la condanna alle spese in appello è annullata perché, sebbene il dispositivo della Corte di Appello avesse confermato la sentenza di primo grado, nella sostanza la Corte aveva riformato il giudizio in favore dell'imputata escludendo la recidiva; ai sensi dell'art. 592, comma 1, c.p.p. la condanna alle spese può derivare solo dal rigetto o dalla dichiarazione di inammissibilità dell'appello. P.Q.M. la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla condanna alle spese processuali; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
L'aggravante per il mezzo fraudolento è stata applicata dalla Corte d'appello perché ha ritenuto che la ricorrente avesse usato parole (porgere le condoglianze) per ingenerare nella vittima una falsa sicurezza. La Cassazione ha escluso l'ammissibilità del motivo che contestava tale applicazione perché aspecifico.
art. 592 comma 1 cod. proc. pen.
Questa norma stabilisce che la condanna alle spese in appello può conseguire solo se l'appello è rigettato o dichiarato inammissibile. Poiché la Corte d'appello, nella sostanza, ha riformato la posizione dell'imputata escludendo la recidiva, la condanna alle spese è risultata contraria alla norma ed è stata annullata.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017 (Galtelli, Rv. 268823)
Principio giurisprudenziale richiamato che rende inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando manchi la necessaria correlazione tra le censure e le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve confrontarsi concretamente e punto per punto con la motivazione del provvedimento impugnato: motivi generici o aspecifici sono dichiarati inammissibili.
- L'aggravante del "mezzo fraudolento" richiede elementi che dimostrino un comportamento volto a ingenerare fiducia o a trarre in inganno la vittima; frasi o atti che creino una apparente legittimazione (es. dichiarazioni di condoglianze per avvicinare la vittima) possono essere valutati come fraudolenti.
- La condanna alle spese in appello è ammissibile solo se l'appello è stato rigettato o dichiarato inammissibile: se la Corte d'appello, pur confermando formalmente il dispositivo, ha in sostanza riformato la posizione dell'imputato (es. escludendo la recidiva), la condanna alle spese è illegittima.
- Nella fase di impugnazione è essenziale verificare e contestare specificamente questioni come la recidiva, perché un errore sul loro riconoscimento può incidere anche sugli effetti economici (spese) della decisione.
- Per una difesa efficace in cassazione, occorre: a) citare espressamente i passaggi motivazionali dell'impugnata; b) portare argomentazioni giuridiche mirate (non generiche); c) indicare le conseguenze pratiche della riforma o conferma della decisione impugnata (anche in ordine alle spese).
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