Cassazione Civile, Ordinanza n. 22390/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una domanda risarcitoria proposta da una persona che sosteneva di essere caduta su una strada comunale a causa del cattivo stato manutentivo del luogo. Il giudice di pace aveva condannato il Comune al risarcimento; in appello il Comune aveva contestato la propria responsabilità, attribuendo la caduta alla condotta della danneggiata e censurando anche la ricostruzione probatoria di primo grado. Il Tribunale ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi, ritenendo che l'atto si limitasse a riprodurre difese già svolte e che mancasse un progetto alternativo di sentenza. Con il ricorso per cassazione il Comune ha denunciato violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'atto di appello individuava chiaramente le censure e che il giudice di secondo grado aveva preteso formalità non richieste dalla legge, in particolare un progetto di sentenza alternativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: il Tribunale aveva applicato in modo eccessivamente rigoroso l'art. 342 c.p.c., attribuendo all'appello requisiti non necessari. In particolare, la riproposizione delle difese già formulate in primo grado può essere sufficiente se consente una critica adeguata e specifica alla decisione impugnata, e non è richiesta la redazione di un progetto alternativo di sentenza. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Vasto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
"quantum appellatum"; specifici capi della sentenza impugnata; passaggi argomentativi che la sorreggono; ragioni di dissenso
L'appello non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza; è sufficiente che l'atto individui in modo chiaro ed esauriente l'oggetto dell'impugnazione e le ragioni di critica alla decisione di primo grado.
art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. con modif. in l. n. 134/2012
È richiamato come norma che ha novellato l'art. 342 c.p.c., senza introdurre un onere di forma tale da imporre un modello rigidamente predeterminato di atto di appello.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., è necessario che l'atto individui con chiarezza il perimetro del gravame, i capi della sentenza impugnata e le specifiche ragioni di dissenso, ma non occorre una particolare forma solenne.
- La riproposizione in appello di difese già svolte in primo grado non comporta di per sé inammissibilità, se tali deduzioni consentono comunque di comprendere la critica rivolta alla decisione impugnata.
- Non è imposto all'appellante di predisporre un progetto alternativo di sentenza; tale richiesta eccede i requisiti legali di specificità dell'impugnazione.
- La sanzione di inammissibilità per difetto di specificità va applicata solo quando l'atto di appello non consenta di individuare in modo sufficiente l'oggetto della censura e le ragioni del gravame.
Come è indicizzato
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