Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09418/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio una persona fisica, in proprio e quale procuratore di due comproprietari, chiedendo il pagamento di euro 1.000.000,00 pattuito con scrittura privata per l’attività di ricerca di investitori e finanziatori per la realizzazione di un complesso commerciale poi evoluto in parco acquatico. Secondo il ricorrente, egli aveva individuato prima una società con cui era stato stipulato un contratto di opzione, poi trasferito a un’altra società, e aveva comunque svolto l’incarico di ricerca, reperimento e assistenza, sicché il compenso sarebbe maturato anche se l’operazione non era andata a buon fine per ragioni non imputabili a lui. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con quattro motivi: 1) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e sulla causa del patto, sostenendo che l’obbligo di pagamento non potesse essere degradato a mero proposito e che la condizione apposta non lo esonerasse se l’insuccesso era dovuto a fatto del promittente; 2) falsa applicazione delle norme su mediazione, mandato e opzione, sostenendo che l’attività svolta fosse di procacciamento oneroso e non mera mediazione, e che comunque l’opzione avesse generato un vincolo idoneo a far sorgere il diritto al compenso; 3) omesso esame e violazione delle norme processuali per il rigetto, in appello, della domanda subordinata di riduzione equitativa del compenso, che il ricorrente riteneva mera emendatio della domanda originaria; 4) violazione del principio di soccombenza sulle spese, assumendo che la condanna alle spese non avesse considerato la condotta inadempiente della controparte e l’effettiva complessità dell’esito della lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’interpretazione del patto compiuta dai giudici di merito era una delle possibili e plausibili letture del testo, non sindacabile in cassazione se non per specifiche violazioni dei canoni ermeneutici, che non erano state adeguatamente dedotte. Ha inoltre condiviso la qualificazione del rapporto come mediazione atipica, rilevando che la scrittura collegava il compenso al buon esito dell’operazione e riproduceva i requisiti della provvigione del mediatore, cioè conclusione dell’affare e nesso causale tra attività intermediatrice ed esito finale. Ha escluso che in appello fosse proponibile per la prima volta la domanda di riduzione equitativa del compenso, qualificandola come novum vietato. Ha infine ritenuto insindacabile il governo delle spese, essendo la parte soccombente nei due gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1321 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione dell’accordo e la sua natura obbligatoria

  • art. 1324 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’applicabilità delle regole contrattuali all’atto in questione

  • art. 1363 c.c.

    invocato come canone di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali

  • art. 1367 c.c.

    richiamato come criterio che impone di attribuire alle clausole un significato utile a produrre effetti

  • art. 1387 c.c.

    invocato nel contesto della contestazione sulla qualificazione del rapporto e dei poteri di rappresentanza

  • art. 1754 c.c.

    la Corte lo richiama per definire la mediazione come attività di messa in relazione di due o più parti per la conclusione dell’affare

  • art. 1755 c.c.

    richiamato quale norma che fonda il diritto del mediatore alla provvigione al ricorrere della conclusione dell’affare e del nesso causale

  • art. 1355 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della condizione meramente potestativa; la Corte non accoglie la censura

  • art. 1331 c.c.

    richiamato per sostenere gli effetti dell’opzione e l’idoneità a vincolare le parti

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la condanna alle spese secondo soccombenza

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato nel giudizio di merito dalla società chiamata in causa per lite temeraria

  • art. 345 c.p.c.

    la Corte ribadisce che in appello non sono ammesse domande nuove

  • art. 359 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, in relazione alle regole del giudizio di appello

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    indicato come parametro del vizio di omesso esame dedotto nel terzo motivo

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per delimitare le preclusioni processuali sulle modifiche della domanda

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • L. n. 39 del 1989, art. 2

    richiamata nel tratteggio dei requisiti dell’attività di mediazione e della disciplina delle attività immobiliari

Massime di principio

  • L’interpretazione di un atto negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione apparente/inadeguata; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del contratto.
  • Quando una clausola è suscettibile di più interpretazioni plausibili, in sede di legittimità non può pretendersi che venga preferita una diversa lettura rispetto a quella adottata dal giudice di merito, purché la soluzione prescelta sia razionalmente sostenibile.
  • La mediazione tipica e la mediazione atipica/procacciamento d’affari si differenziano per l’imparzialità del mediatore; tuttavia, quando l’attività svolta consiste nel mettere in relazione le parti per la conclusione dell’affare, il diritto alla provvigione sorge secondo il paradigma della mediazione se il compenso è collegato alla conclusione dell’affare e al nesso causale tra attività e risultato.
  • Se il compenso pattuito è subordinato al buon esito dell’operazione e la struttura dell’accordo riproduce i requisiti della provvigione del mediatore, l’insuccesso dell’affare impedisce il sorgere del diritto al pagamento, salvo diverso accordo inequivoco.
  • In appello non è proponibile per la prima volta una domanda che modifichi in modo sostanziale il petitum o la causa petendi; una richiesta di riduzione equitativa del compenso, formulata solo in secondo grado, integra un novum inammissibile.
  • Il controllo di legittimità sulle spese di lite è limitato al rispetto del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese; la valutazione di compensazione o di regolazione concreta resta discrezionale del giudice di merito.
  • Ai fini della provvigione, la conclusione dell’affare coincide con il perfezionamento del contratto o con l’atto che, secondo l’assetto negoziale prescelto dalle parti, realizza il risultato economico-giuridico perseguito; il nesso causale richiede che l’affare sia conseguenza prossima o remota dell’opera dell’intermediario.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.