Cassazione Penale, Sentenza n. 51194/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunziava la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 604, comma 4, c.p.p. e deduceva vizio di motivazione perché il G.U.P. e la Corte territoriale, pur essendo a conoscenza che l'imputato era ristretto agli arresti domiciliari durante il processo di primo grado, non avrebbero disposto la traduzione per la successiva udienza. Si sosteneva che lo stato detentivo costituisse un legittimo impedimento che imponeva il rinvio e la traduzione d'ufficio dell'imputato, e che l'aver rilasciato procura speciale al difensore non poteva valere come rinuncia implicita alla presenza nel giudizio abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che il G.U.P. e la Corte territoriale erano a conoscenza della condizione di detenzione domiciliare dell'imputato e quindi avevano l'obbligo di disporre la traduzione per la nuova udienza, soprattutto in un giudizio abbreviato dove la presenza dell'imputato, salvo inequivocabile rinuncia, deve essere assicurata per consentire dichiarazioni spontanee o l'interrogatorio. Alla luce del principio stabilito dalle Sezioni Unite (sent. n. 7635/2021), la mancata traduzione ha determinato un impedimento legittimo la cui inosservanza ha reso il processo assolutamente nullo e insanabile. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
Articolo richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla nullità; contestazione riguardava la corretta applicazione delle regole sulla nullità delle udienze e delle sentenze quando l'imputato non compare per legittimo impedimento
Codice di procedura penale, art. 604, comma 4
Richiamato nel motivo di cassazione in ordine ai criteri di impugnazione e ai vizi di motivazione; la Corte ha esaminato il vizio denunciato e l'inosservanza degli obblighi del giudice circa la traduzione dell'imputato detenuto
Codice di procedura penale, art. 420-ter; art. 441, comma 1; art. 421, comma 2
Interpretati nel senso che, nel giudizio abbreviato (procedimento a prova contratta), la presenza dell'imputato detenuto deve essere assicurata salvo inequivoca rinuncia; il giudice deve disporre il rinvio e la traduzione d'ufficio quando è a conoscenza dello stato detentivo
Codice penale, artt. 497-bis, 648 comma 2 e 495
Norme che definiscono i reati per i quali l'imputato era stato giudicato in primo e secondo grado; rilevanti ai fini del procedimento ma l'annullamento ha investito le sentenze emesse per tali fattispecie
Giurisprudenza delle Sezioni Unite, sent. n. 7635 del 30/09/2021 (Costantino), Rv. 282806
Principio affermato che la restrizione della libertà personale, se documentata o comunicata al giudice, integra un legittimo impedimento che impone il rinvio e la traduzione dell'imputato, e che l'onere di attivarsi per assicurare la partecipazione grava sul giudice procedente
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 22312 del 24/04/2018 e Sez. 4, n. 4382 del 28/09/2000)
Giurisprudenza citata a confronto: in caso di patteggiamento la presenza dell'imputato non è indispensabile e la procura speciale al difensore può implicare assenso all'assenza; la Corte ha distinto però il patteggiamento dal giudizio abbreviato, ritenendo che per quest'ultimo la presenza del detenuto deve essere assicurata salvo chiara rinuncia
Massime di principio
- Lo stato di detenzione dell'imputato, se conosciuto dal giudice, costituisce un legittimo impedimento alla comparizione che impone il rinvio e la traduzione d'ufficio dell'imputato, senza che sia necessaria una sua richiesta formale
- Nel giudizio abbreviato la presenza dell'imputato detenuto deve essere assicurata salvo una rinuncia inequivoca; la mera procura al difensore non equivale automaticamente a una rinuncia alla presenza come avviene nel patteggiamento
- Se il processo si svolge senza assicurare la presenza dell'imputato detenuto quando il giudice era a conoscenza dell'impedimento, la nullità è assoluta e insanabile con conseguente annullamento delle decisioni rese
- L'onere di adottare tutte le misure idonee a permettere la partecipazione del detenuto grava sul giudice procedente e non può essere trasferito all'imputato o al suo difensore
- In presenza di simili vizi procedurali gravi, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio le sentenze e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per il prosieguo del procedimento
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