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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28328/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per furto (merci alimentari sottratte in supermercato) e per violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Alghero. I motivi principali: (1) illegittima acquisizione dell'annotazione di servizio contenente le immagini/video di videosorveglianza (sostenuto che solo i fotogrammi avrebbero dovuto essere acquisiti, non l'intera annotazione); (2) vizio di motivazione per presunta utilizzazione in primo grado del contenuto dell'annotazione non acquisita; (3) mancata legittimazione di Deborah Sotgia a proporre querela, in quanto sarebbe stata semplice 'nuncius' delegata dall'amministratore della società; (4) violazione del contraddittorio per la riproduzione/uso delle immagini di videosorveglianza senza visione in udienza e senza il confronto diretto delle parti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi nel merito: i filmati/videosorveglianza custoditi da privati costituiscono prova documentale acquisibile ai sensi dell'art. 234 c.p.p., pertanto i fotogrammi estrapolati inseriti in annotazioni di servizio non sono prove illegittime; la Corte territoriale non ha effettivamente utilizzato il contenuto integrale dell'annotazione senza consenso e si è basata sui fotogrammi e su elementi di fatto (identificazione immediata, rinvenimento della refurtiva addosso all'imputato); Deborah Sotgia, quale responsabile del punto vendita, è legittimata a proporre querela in quanto titolare della situazione di fatto lesa (seguendo il principio Sciuscio delle Sezioni Unite); non è necessaria la visione in udienza del filmato in contraddittorio se le parti hanno il diritto di prenderne visione e ottenere copia. Conseguenze: rigetto del ricorso per inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali acquisibili ex art. 234 c.p.p.; i fotogrammi estrapolati ed inseriti in annotazioni di servizio non sono automaticamente inutilizzabili.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di proponibilità del ricorso per cassazione e ambito di deduzione dei motivi (il ricorso è stato introdotto nei limiti di tale disposizione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento dell'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso ritenuto infondato o inammissibile; aplicata per fissare l'ammontare di euro 3.000.

  • art. 625 n. 4 cod. pen.

    Norma relativa alle circostanze aggravanti; nella vicenda la circostanza aggravante richiamata è stata esclusa dalla Corte territoriale.

  • S.U. n. 26795 del 28/03/2006 (Prisco)

    S.U. n. 26795 del 28/03/2006, Rv. 234270

    Principio di riferimento che consente la utilizzazione, entro certi limiti, di materiale video privato e dei relativi fotogrammi come prova documentale; citata per giustificare l'utilizzabilità dei fotogrammi estrapolati.

  • Sez. U. n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio)

    Sez. U. n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975

    Principio che individua il soggetto 'persona offesa' anche nel titolare della situazione di fatto (possesso) della cosa rubata; applicato per riconoscere la legittimazione a proporre querela alla responsabile del punto vendita.

  • Sez.5, n. 21027 del 21/02/2020 (Nardi)

    Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Rv. 279345

    Affermata la natura documentale delle videoregistrazioni private e la non inutilizzabilità dei fotogrammi estrapolati inseriti in annotazioni di servizio.

  • Sez.5, n. 31831 del 06/10/2020

    Sez.5, n. 31831 del 06/10/2020, Rv. 279776

    Conferma che non è necessaria la visione in udienza del filmato in contraddittorio se alle parti è garantito il diritto di prenderne visione e ottenere copia.

Massime di principio

  • Le registrazioni video effettuate da privati (es. CCTV di un esercizio commerciale) sono considerate prova documentale acquisibile e i fotogrammi estrapolati possono essere utilizzati in giudizio salvo specifiche limitazioni; non comportano automaticamente l'inutilizzabilità della prova.
  • Un'annotazione di servizio che contiene riferimenti o argomentazioni interne non può essere integralmente utilizzata senza il consenso delle parti, ma l'estrazione e l'utilizzo dei singoli fotogrammi utili all'identificazione sono legittimi se non ci si basa su valutazioni interne all'annotazione.
  • La persona che esercita di fatto la disponibilità della merce o del punto vendita (anche se non formalmente il legale rappresentante) può essere considerata persona offesa e quindi legittimata a proporre querela per furto, ai sensi della giurisprudenza di legittimità.
  • La visione in aula del filmato non è obbligatoria: è sufficiente garantire alle parti il diritto di prenderne visione e ottenere copia; la mancata proiezione in udienza non costituisce di per sé violazione del contraddittorio.
  • In procedure con disciplina emergenziale o trattazione 'cartolare', l'adesione del difensore a scioperi/astensioni non impedisce lo svolgimento dell'udienza se non è stata tempestivamente richiesta la trattazione orale; le forme processuali speciali possono limitare gli effetti di astensioni difensive.
  • La parte che impugna in Cassazione deve aderire ai limiti di proponibilità dei motivi previsti dalle norme processuali (es. art. 173 disp. att. c.p.p.); motivi manifestamente infondati o non confrontati con la giurisprudenza rilevante sono destinati a essere dichiarati inammissibili.

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