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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50327/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare custodiale. Deduce (1) errore nell'omessa retrodatazione della misura per effetto della presunta "connessione qualificata" con fatti ascritti nel p.p. n. 2709/2020 richiamando gli artt. 297, comma 3, e 303, comma 1, c.p.p.; (2) mancata valorizzazione, ai sensi dell'art. 274 c.p.p., del ravvedimento concreto dimostrato dall'affidamento in prova al servizio sociale e dalla regolare attività lavorativa successiva all'esecuzione della precedente misura

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo afferma la manifesta infondatezza perché, secondo il principio consolidato (Sez. U., n. 20780/2009), la disciplina dell'art. 297, comma 3, c.p.p. (computo a catena) non opera se per i fatti del primo episodio è intervenuta condanna passata in giudicato prima dell'adozione della seconda misura; nel caso la sentenza relativa al primo fatto era definitivamente divenuta il 30/05/2021 mentre l'ordine di esecuzione fu emesso il 26/06/2023. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per genericità: i giudici di merito hanno motivato il rifiuto della revoca/sostituzione richiamando la "doppia presunzione" di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., la gravità della condotta (ruolo di rilevo nel sodalizio, detenzione di droga e armi, attività di recupero crediti) e il significativo pregresso criminale; l'affidamento in prova precedente riguardava un episodio distinto e dunque era ritenuto ininfluente. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per la "contestazione a catena" (retrodatazione della misura); la Corte ricorda che la norma non si applica quando la condanna relativa al primo fatto è già passata in giudicato prima della seconda misura (principio Sez. U. Iaccarino)

  • art. 303, comma 1, c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 297 in tema di collegamento tra procedimenti e computo della custodia; la Corte non ha ritenuto fondato il rilievo per i motivi di cronologia dei provvedimenti e della sentenza passata in giudicato

  • art. 274 c.p.p.

    Norma sulle esigenze cautelari e sulle ragioni di revoca/sostituzione con misure meno afflittive; il ricorrente deduceva l'applicabilità per il ravvedimento e l'attività lavorativa, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non confrontata con la motivazione dei giudici di merito

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    la "doppia presunzione" (di sussistenza e di adeguatezza dell'esigenza cautelare)

    Usata dai giudici di merito per motivare il diniego di revoca/sostituzione: quando opera tale presunzione è più gravoso per il detenuto allegare circostanze concrete e specifiche che la superino

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha disposto anche il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale contestata nei fatti di spaccio; la sentenza di condanna relativa a un primo episodio disciplinato da questa norma era passata in giudicato e ciò ha inciso sull'inapplicabilità dell'art. 297, comma 3

  • Sez. U., n. 20780 del 23/04/2009 (Iaccarino)

    principio sulla "contestazione a catena": l'art. 297, comma 3, non si applica se la sentenza relativa al primo episodio è passata in giudicato prima della seconda misura

    La Corte di Cassazione applica questo precedente per escludere la retrodatazione della misura richiesta dal ricorrente

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma alla Cassa delle Ammende e al principio che consente l'esclusione dell'aggravio quando non vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 68 del 28/04/2016

    Richiamato per la redazione della motivazione in forma semplificata

Massime di principio

  • Se per i fatti di un primo procedimento è già intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato prima dell'adozione di una successiva misura cautelare, la disciplina del "computo a catena" dell'art. 297, comma 3, c.p.p. non si applica: non si può chiedere la retrodatazione automatica della misura sulla base di una presunta "connessione qualificata"
  • Quando opera la "doppia presunzione" ex art. 275, comma 3, c.p.p. (sussistenza del reato e adeguatezza della misura cautelare), il giudice richiede elementi concreti, specifici e attuali per revocare o sostituire la misura: dichiarazioni generiche di ravvedimento o richiamo a misure alternative già esitate per fatti distinti sono spesso insufficienti
  • L'affidamento in prova o il lavoro svolto in periodi successivi non automaticamente escludono esigenze cautelari connesse a indagini o fatti diversi; è necessario dimostrare il nesso temporale e fattuale con le esigenze cautelari attuali
  • I ricorsi per cassazione che non confrontano punto per punto la motivazione dei provvedimenti impugnati o che formulano censure generiche rischiano l'inammissibilità: la Corte richiede specificità nella critica dei motivi che hanno portato alla misura
  • In caso di inammissibilità è possibile l'imposizione delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte può modulare tale somma in via equitativa quando non sussista colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità

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