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Sentenza

Sentenza n. 2366/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento a) del provvedimento n. prot. -OMISSIS- - 02/02/2026 - a firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS- e successivamente notificato, dalla lettura del quale si evince l’attribuzione di numero 18 ore di sostegno settimanali al minore -OMISSIS- per l’anno scolastico 2025/2026; b) del Piano Educativo Individualizzato, trasmesso ai ricorrenti in data 01.12.2025, nella parte in cui ha illegittimamente riconosciuto all'alunno -OMISSIS- solo 18 ore settimanali di copertura del docente di sostegno, non adeguate alla sua patologia del minore e non idonee a garantire il prescritto rapporto 1:1; c) dell’eventuale presupposto provvedimento dell’Ufficio Scolastico competente per territorio; d) di ogni altro atto, agli stessi presupposto, connesso e conseguente; E PER LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno secondo le effettive esigenze educative del disabile ed in relazione alla tipologia del suo handicap, così individuata dal Verbale Glo dell’8.10.2025; all’esito, dell’obbligo della P.A. convenuta di predisporre la necessaria organizzazione scolastica onde assicurare all’istante il sufficiente numero di ore di insegnamento di sostegno;

Giustizia amministrativa202600976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno e Piano Educativo Individualizzato nella parte relativa alla quantificazione del sostegno per l'anno scolastico 2025/2026

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori hanno impugnato l'assegnazione di sole 18 ore settimanali di sostegno a fronte di una frequenza scolastica di 36 ore, chiedendo l'accertamento del diritto del minore a un numero di ore adeguato alle effettive esigenze educative e alla gravità della disabilità, nonché l'ordine all'amministrazione di predisporre la necessaria organizzazione scolastica. Il minore, affetto da autismo DSM-5 di livello 3, con grave compromissione comportamentale, linguistica e delle autonomie, era stato riconosciuto persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e invalido civile con indennità di accompagnamento. I ricorrenti deducevano l'inadeguatezza della misura, in contrasto anche con il verbale del GLO dell'8 gennaio 2025, che indicava la necessità di un supporto continuativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso perché, in camera di consiglio, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla sua coltivazione. La decisione processuale non ha quindi comportato l'annullamento degli atti impugnati né una formale declaratoria del diritto alle ore di sostegno. Tuttavia, ai fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, il Collegio ha valorizzato la relazione del dirigente scolastico, dalla quale emergeva che l'amministrazione condivideva sostanzialmente la prospettazione dei ricorrenti sull'inadeguatezza delle 18 ore e riconosceva l'opportunità di una copertura per l'intero tempo scuola. È stata pertanto disposta la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento di euro 1.500, oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario. Il TAR ha inoltre rilevato che il decreto cautelare presidenziale, che aveva ordinato il riesame del PEI e l'assegnazione delle ore necessarie alla piena integrazione scolastica, non risultava ottemperato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104

    La disposizione è richiamata quale base del riconoscimento della situazione di gravità della disabilità del minore.

  • art. 60 c.p.a.

    Il ricorso è stato deciso in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.

  • art. 56 c.p.a.

    Il decreto cautelare monocratico aveva ordinato all'amministrazione il riesame degli atti e la riformulazione del PEI con assegnazione delle ore necessarie.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, per giustificare l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara in udienza di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile in applicazione del principio della domanda, senza esame nel merito degli atti impugnati.
  • Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice può valutare il probabile esito della controversia sulla base degli atti sopravvenuti e del comportamento processuale dell'amministrazione, anche quando il giudizio si conclude per improcedibilità.
  • In materia di sostegno scolastico, la quantificazione delle ore deve essere correlata alle effettive esigenze educative e assistenziali dell'alunno con disabilità, quali emergono dalla documentazione sanitaria e dalle valutazioni del GLO; la stessa amministrazione può riconoscere l'esigenza di una copertura continuativa quando questa sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PEI.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

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