Cassazione Penale, Sentenza n. 32143/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per Cesareo, contestato per estorsione consumata e tentata, entrambe aggravate dal metodo mafioso, ai danni dell'imprenditore Gianluca Ritondale. Il ricorso deduceva vizio di motivazione e violazione di legge (art. 629 c.p., art. 273 e art. 274 c.p.p.), sostenendo che le dichiarazioni della vittima non erano confortate da altre prove; che la consulenza tecnica difensiva, le immagini di videosorveglianza e i "fogli presenze" avrebbero scagionato l'imputato; che il riconoscimento fotografico fosse incerto; che il servizio di osservazione non fosse idoneo; che non fosse chiarito il rapporto tra il ricorrente e altri soggetti coinvolti; e che la misura cautelare non fosse adeguatamente motivata sul piano prognostico della recidiva o della reiterazione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché mirava a una rivalutazione integrale del compendio probatorio già esaminato dal Tribunale e non ha indicato alcuna frattura logica nella motivazione di merito. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse valutato correttamente e in modo coerente le intercettazioni (considerate decisive), le immagini video, la consulenza tecnica di parte e il foglio presenze, nonché l'attendibilità del riconoscimento fotografico dell'offeso. Anche le esigenze cautelari sono state considerate adeguatamente motivate sulla base della gravità delle modalità del fatto, della personalità dell'imputato e dei precedenti. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), e la decisione è stata trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; non è disposta alcuna remissione in libertà.
Norme richiamate
Norma sostanziale in materia di estorsione: è il reato oggetto dell'accusa; la Corte non ha discusso la formulazione ma l'ordinanza impugnata era fondata sul riconoscimento di gravi indizi per tale fattispecie.
Richiamato dal ricorrente in relazione a vizi di motivazione: la Corte ha ritenuto che le doglianze non dimostrassero un travisamento o una illogicità tale da rendere illegittima la motivazione di merito.
Invocato in relazione ai presunti vizi nella motivazione delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto la valutazione prognostica del giudice di merito adeguata e priva di fratture logiche.
Norma procedurale che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione; applicata per l'inammissibilità del ricorso.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione applicata per trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario, avendo la sentenza effetto sulla situazione detentiva dell'indagato.
Massime di principio
- La Cassazione non risolve contrasti di merito: un ricorso che mira a rivedere la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito è inammissibile se non indica fratture logiche o travisamenti evidenti delle fonti probatorie.
- Per contestare in sede di legittimità la valutazione di intercettazioni o di altre prove decisive è necessario dimostrare un travisamento concreto e decisivo del contenuto probatorio; mere alternative interpretative non bastano.
- Eccezioni basate su criticità tecniche delle prove (es. qualità immagini, fogli presenze, osservazioni) devono essere specifiche e dimostrare in che modo tali elementi annullino o rendano inaffidabile il quadro indiziario complessivo, altrimenti il giudice di legittimità le considera tentativi di rinnovazione probatoria.
- Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, gravità della condotta) richiedono una motivazione prognostica che colleghi fatti, modalità e personalità dell'indagato; contestarle con argomentazioni generiche senza indicare il punto di rottura logico-motivazionale è inefficace in cassazione.
- Quando la prova accusatoria è corroborata da più elementi esterni (dichiarazioni della vittima, intercettazioni, immagini, precedenti) il giudice di legittimità tende a ritenere la motivazione del giudice di merito solida a meno che non sia dimostrato un palese errore logico o una contraddizione decisiva.
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