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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41319/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento (applicazione dell'art. 444 c.p.p.) con cui era stata accolta la pena richiesta per i reati commessi nel 2018 (artt. 81, 319-ter e 319-quater c.p.). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione sull'accertamento dei reati (richiamando l'art. 129 c.p.p.), la possibile applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 323-ter c.p., la non congruità della pena, la valutazione della gravità dei fatti e la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p. (riparazione del danno). Sollevava inoltre questioni sulla normativa transitoria connessa all'introduzione dell'art. 323-ter (legge 9/1/2019, n. 3).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione a censurare, in sede di impugnazione, questioni che non rientrano nei motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento (art. 448, comma 2-bis c.p.p.). La Corte ha ritenuto irrilevanti le doglianze sulla transitorietà dell'art. 323-ter, poiché la norma era già vigente al momento dell'accordo e non è stata dimostrata la collaborazione anteriore alla conoscenza delle indagini (presupposto della causa di non punibilità). L'inammissibilità è stata dichiarata con trattazione camerale (art. 610, comma 5-bis c.p.p.). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.). Decisione del 13 settembre 2023.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma sul patteggiamento: la pena è stata concordata tra le parti e applicata dal GIP; la corte ha confermato che il ricorso non può mettere in discussione questioni non previste dai motivi straordinariamente consentiti contro le sentenze di patteggiamento.

  • artt. 81, 319-ter e 319-quater c.p.

    Indicazione dei reati per i quali è stato chiesto e concordato il patteggiamento (plurime induzioni e corruzioni in atti giudiziari). La sentenza impugnata riguarda l'applicazione della pena per questi fatti.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a presunti vizi di accertamento dei reati; la Corte ha ritenuto che censure di motivazione dell'accertamento non rientrano tra i motivi ammessi per impugnare il patteggiamento.

  • art. 323-ter c.p.

    Norma che introduce una causa di non punibilità collegata alla collaborazione; la Corte ha ricordato che tale causa presuppone requisiti temporali e di conoscenza delle indagini (la collaborazione deve precedere la conoscenza delle indagini) e che nel caso non è stata dimostrata l'anteriorità necessaria, né si poteva invocare questione transitoria perché la norma era già vigente al momento della richiesta e accoglimento del patteggiamento.

  • art. 62, comma 1, n. 6 c.p.

    Circostanza attenuante per la riparazione del danno; il ricorrente lamentava la mancata valutazione di tale circostanza, ma la Corte ha ritenuto che contestazioni di questo tipo non siano idonee a rendere ammissibile il ricorso contro il patteggiamento se non rientrano nei motivi espressamente previsti dall'art. 448 c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Prevede i limiti dei motivi di impugnazione contro la sentenza di patteggiamento (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o misura di sicurezza). La Corte ha applicato questa norma per dichiarare inammissibile il ricorso che sollevava questioni non rientranti in tali motivi.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con trattazione camerale; la Corte ha proceduto in questo modo per dichiarare l'inammissibilità senza formalità di rito.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede il versamento alla Cassa delle Ammende a carico dell'autore del ricorso in caso di inammissibilità manifestamente infondata o esperimento per ragioni non consentite dalla legge; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000,00.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 1, lett. r

    Ha introdotto l'art. 323-ter c.p.; la Corte ha rilevato che la norma era già vigente al momento della richiesta del patteggiamento, rendendo irrilevanti le censure sulla transitorietà nel caso concreto.

Massime di principio

  • I ricorsi avverso sentenze di patteggiamento sono ammessi solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; censure generiche sulla motivazione, sulla gravità del fatto o sulla valutazione delle circostanze attenuanti, se non riconducibili a quei motivi, rendono il ricorso inammissibile.
  • La causa di non punibilità per collaborazione (art. 323-ter c.p.) richiede il rigoroso rispetto dei presupposti temporali e materiali: in particolare va provata la collaborazione anteriore alla conoscenza delle indagini da parte dell'indagato; la semplice invocazione in sede di impugnazione non è sufficiente.
  • Se una modifica normativa è già entrata in vigore al momento della richiesta e accoglimento del patteggiamento, le contestazioni sulla sua applicazione transitoria difficilmente saranno fondate, salvo prova che la norma sia stata effettivamente applicata retroattivamente.
  • La dichiarazione di inammissibilità per motivi procedurali può comportare conseguenze economiche rilevanti (spese processuali e versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); pertanto l'impugnazione deve essere valutata preliminarmente con attenzione dal difensore.
  • Per contestare efficacemente una sentenza di patteggiamento è strategico concentrarsi sui motivi espressamente ammessi (difetto di volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena/ misura di sicurezza) e documentare con precisione il vizio invocato.

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