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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2562/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 04/06/2021 che aveva negato l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare. Il Tribunale aveva riconosciuto elementi positivi (buon comportamento carcerario, encomio, disponibilità di lavoro e di alloggio) ma respinto la richiesta ritenendo ostative la gravità dei reati in cumulo, la presenza di alias nel profilo personale e uno stato di custodia cautelare determinato da un mandato di arresto europeo. Il ricorso per cassazione, proposto dall'avvocato Stefano Troiano, deduceva (1) violazione degli artt. 47 e 47-ter L. 354/1975 e (2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, contestando in particolare che il mandato di arresto europeo non fosse agli atti e che non fosse chiaro se fosse sospeso o in esecuzione

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia specificato a quali fatti o reati si riferisse il mandato di arresto europeo né se si trattasse di fatti anteriori o posteriori rispetto al cumulo in esecuzione, limitandosi a un'affermazione generica di incompatibilità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui lo stato di custodia cautelare per causa diversa non è di per sé preclusivo dell'ammissione a misure alternative, potendo la esecuzione della misura essere semplicemente postergata; inoltre la decisione impugnata presentava contraddittorietà circa la sospensione o l'effettiva esecuzione del provvedimento cautelare. Per tali omissioni e contraddizioni la sentenza è stata annullata e rinviata per integrazione motivazionale e verifica della rilevanza del mandato di arresto europeo

Norme richiamate

  • Art. 47 L. 354/1975 (Ordinamento penitenziario)

    Riguarda le modalità di concessione delle misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare) e i presupposti di valutazione del giudice; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tale normativa richieda una motivazione puntuale rispetto agli elementi ostativi invocati

  • Art. 47-ter L. 354/1975

    Norma riferita a forme particolari di esecuzione della pena (tra cui la detenzione domiciliare) la cui applicazione va valutata con riferimento alla compatibilità con eventuali provvedimenti cautelari o altri titoli di custodia

  • Art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c

    Ground di cassazione per "violazione di legge": il ricorrente ha dedotto violazione delle norme sull'affidamento/detenzione domiciliare; la Corte ha ritenuto fondata la censura nella parte in cui manca specificazione sulle ragioni dell'esclusione della misura

  • Art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e

    Ground di cassazione relativo a motivazione carente, contraddittoria o illogica: la Corte ha accolto la doglianza per contraddittorietà e lacune motivazionali del Tribunale

Massime di principio

  • La mera esistenza di uno stato di custodia cautelare derivante da mandato di arresto europeo non è automaticamente preclusiva dell'ammissione a misure alternative: il giudice deve valutare la natura e il tempo del reato collegato al mandato prima di escludere la misura
  • Se il giudice si fonda su documenti o provvedimenti (es. mandato d'arresto europeo), tali atti devono risultare agli atti e il loro contenuto deve essere esplicitamente valutato nella motivazione
  • La motivazione deve chiarire se la misura cautelare è sospesa o in corso di esecuzione: l'indeterminatezza su questo punto configura contraddittorietà e può determinare l'annullamento
  • Argomentazioni generiche di incompatibilità (es. "in linea generale") non sono sufficienti: occorre collegare concretamente i profili ostativi (gravità del reato, alias, custodia) alla prognosi di affidabilità
  • Quando la detenzione deriva da causa diversa dal titolo in esecuzione, il giudice può, se ricorrono i presupposti, ammettere la misura alternativa e prevederne la postergazione fino alla cessazione della custodia cautelare
  • La presenza di elementi personali rilevanti (alias, precedenti, gravità dei reati) deve essere valutata e motivata caso per caso, evitando decisioni basate su affermazioni generiche

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